Con la circolare n. 11 del 22 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i contenuti dell’istituto inerente l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti per la Riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010 di importo residuo sino a 5.000 euro (art. 4, commi da 4 a 10 del DL 41/2021).
Tra conferme e chiarimenti si evidenzia quanto segue:
- I debiti di importo residuo fino a 5.000 euro sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.
- Il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei singoli carichi contenuti nella stessa.
- Ne deriva che, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, rileva l’importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, possono beneficiare tutti dell’annullamento; è anche possibile che, all’interno della medesima cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti nello stralcio, in quanto d’importo residuo inferiore alla soglia di 5.000 euro, e carichi esclusi perché d’importo residuo superiore a tale soglia.
- Da un punto di vista temporale, si fa riferimento a debiti di importo «residuo» alla data del 23 marzo 2021. Si comprendono anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma che, ad esempio, a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, alla predetta data risultino al di sotto della soglia dei 5.000 euro.
- Per individuare i carichi definibili occorre, poi, fare riferimento non alla data di notifica della cartella di pagamento, ma alla data (antecedente) di affidamento del carico all’agente della riscossione.
- L’istituto trova applicazione anche con riferimento ai debiti rientranti nelle definizioni agevolate previste dalla cd Rottamazione-ter (art. 3 del citato D.L. n. 119 del 2018), dal d. Saldo e stralcio (art. 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), dall’art. 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 348 relativamente alla riapertura dei termini delle procedure agevolate.
- Per quanto concerne il limite reddituale di euro 30.000 per l’anno 2019 per l’accesso allo stralcio, la circolare precisa che tale limite deve essere determinato sommando al reddito imponibile (non al reddito complessivo) i redditi assoggettati alla cedolare secca e all’imposta sostitutiva del regime forfetario. Non deve essere computato l’importo pari al rendimento nozionale previsto dalla disciplina relativa all’ACE.
- Verranno prese in considerazione le dichiarazioni presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate alla data del 14 luglio 2021.
- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si fa riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali (RSC), Società di persone (RSP) e Enti non commerciali (RENC) nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.
- In caso di dichiarazioni presentate da società che abbiano optato per il regime del consolidato, viene presa in considerazione solo la dichiarazione del soggetto che partecipa al consolidato, ossia del soggetto che ha presentato il modello RSC.
Il documento di prassi riepiloga la procedura disciplinata dal D.M. del 14 luglio 2021 che consentirà l’annullamento del ruolo che in sintesi prevede:
- la comunicazione, entro il 20 agosto 2021, a cura dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei codici fiscali relativi a soggetti che risultano essere intestatari di carichi del periodo 2000-2010 del valore sino a 5.000 euro;
- la comunicazione, entro il 30 settembre 2021, a cura dell’Agenzia delle Entrate all’Agente della riscossione dei soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, che, in base alle dichiarazioni dei redditi e alle certificazioni fiscali risultano possedere un reddito superiore alla soglia di legge;
- dall’incrocio dei dati, entro il 31 ottobre 2021, si determinerà l’annullamento automatico dei ruoli che rientrano nei parametri.
Si conferma che al contribuente non verrà inviata nessuna comunicazione circa l’annullamento oppure il mancato annullamento dei carichi di ruolo. L’unica possibilità per il contribuente di venirne a conoscenza è quella di consultare la propria situazione debitoria disponibile presso l’area riservata sul sito dell’Agenzia della riscossione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN