Come ormai noto, il decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 ha previsto che il datore di lavoro verifichi il possesso da parte dei propri dipendenti e collaboratori della certificazione verde (il c.d. green pass). In buona sostanza a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, anche i lavoratori degli studi professionali dovranno esibire la certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro. Chi sono i soggetti interessati? E come deve avvenire il controllo della certificazione verde?
La certificazione verde (green pass) è richiesta a tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa o formativa, anche con contratti esterni. L’obbligo di dotarsi di certificazione verde investe anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione (tirocinanti/praticanti) o di volontariato nei luoghi di lavoro.
La verifica del green pass è prevista dunque anche per i fornitori di beni e servizi che accedono ai locali come ad esempio gli addetti alla manutenzione degli estintori o dell’impianto di riscaldamento e il personale esterno addetto alle pulizie (che generalmente sono tutti fornitori di servizi con contratti esterni).
Come deve avvenire il controllo della certificazione verde?
I professionisti datori di lavoro hanno piena autonomia di stabilire le modalità interne di verifica della certificazione verde. Il controllo del green pass può anche essere delegato ad uno o più dipendenti individuati con atto formale e potrà avvenire anche a campione, possibilmente al momento dell’ingresso in azienda.
All’atto pratico, la verifica della certificazione verde viene effettuata tramite l’app “Verifica C19” con un qualsiasi smartphone o device predisposti (un tablet ad esempio). L’applicazione non prevede la memorizzazione o la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate tramite il QR code del certificato (l’operazione di verifica del green pass avviene in modalità offline).
Non mancano però alcuni aspetti critici. L’incaricato dal datore di lavoro di effettuare le verifiche è obbligato a trasmettere al Prefetto le violazioni riscontrate al fine di permettere l’irrogazione delle sanzioni, con evidenti problematiche di relazione tra colleghi di lavoro (denunciare il collega non in possesso del green pass). Ciò vale anche nel caso di uno studio associato composto da più professionisti dove non risulta possibile individuare un “datore di lavoro” nel senso indicato dalla norma, ma solo un soggetto responsabile dell’adempimento dell’obbligo.
Le conseguenze per la mancata esibizione del green pass da parte dei dipendenti/collaboratori dello studio professionale o del datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole relative alla certificazione verde non sono da sottovalutare.
La sanzione per la mancata esibizione del green pass da parte dei dipendenti va da un minimo di 600 euro a un massimo di 1.500 euro. Inoltre, i dipendenti verranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del certificato ovvero fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Altra conseguenza importante è che i dipendenti non avranno diritto alla retribuzione, né a compensi o emolumenti nei giorni di assenza ingiustificata ma non subiranno procedimenti disciplinari e avranno diritto alla conservazione del posto di lavoro. Ai datori di lavoro che non controllano il rispetto delle regole, invece, verrà applicata una sanzione da 400 a 1000 euro.
Chiarito che dipendenti, tirocinanti e collaboratori interni ed esterni di uffici e studi professionali hanno l’obbligo del green pass, ci si chiede se la disposizione riguardi anche la clientela che si riceve negli studi professionali.
La norma che istituisce l’obbligo di certificazione verde disciplina “chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato” e non fa riferimento agli utenti e ai clienti che entrano nei luoghi di lavoro.
Come ci si deve comportare allora nel momento in cui lo studio professionale riceve un cliente?
L’applicazione del controllo in ingresso anche ai clienti dello studio professionale appare incerta. In attesa di nuove disposizioni e chiarimenti, durante l’incontro con il cliente presso lo studio professionale, sembra sufficiente l’obbligo di adottare il protocollo Anti Covid-19 (allegato 9 al DPCM 2 marzo 2021): distanziamento sociale, misurazione della temperatura, prenotazione appuntamenti consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di persone in base alla capienza dei locali, uso di barriere locali (separatori in plexiglas) e uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, etc).
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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