È stata pubblicata sul sito del MEF una raccolta dei principali rilievi formulati dal Dipartimento delle finanze nell’ambito dell’attività di esame dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, che risponde all’esigenza di fornire uno strumento utile affinché l’autonomia dei regolamenti comunali in materia di IMU venga esercitata nel rispetto dei limiti posti dalla normativa statale. La raccolta è suddivisa per argomenti, che analizzeremo un po’ alla volta.
Con tale documento, il MEF individua le ipotesi più ricorrenti di violazione e intende fare chiarezza con lo scopo di favorire la spontanea rimozione dei vizi di legittimità da cui siano eventualmente affetti i regolamenti e le delibere comunali già adottate o in essere.
In merito agli immobili, sono parecchi i rilevi effettuati.
Immobile posseduto da soggetto residente all’estero
Viene specificato che non può essere assimilato ad abitazione principale nessun immobile, ancorché unico immobile, posseduto in Italia da soggetto residente all’estero, anche se non locato; non è considerato abitazione principale nemmeno l’unico immobile posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, ancorché non locato, da cittadini italiani residenti all’estero e iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi Stati di residenza.
La Legge 178/2020 art.1 c.48 ha introdotto un’agevolazione dall’anno 2021 che riguarda “una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”. Per tale fattispecie l’IMU è applicata nella misura della metà, mentre la tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo sono dovute in misura ridotta di due terzi.
Casa coniugale assegnata la coniuge
Non è ammessa l’esclusione dall’IMU per la casa coniugale assegnata al coniuge con Provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Innanzitutto, la Legge 160/2019 art.1 c.741 disciplina, alla lett.c), n.4), l’assimilazione all’abitazione principale della casa coniugale assegnata al coniuge; tale disposizione non si riferisce alla casa coniugale e al coniuge assegnatario, bensì alla casa familiare e al genitore assegnatario. Ciò per chiarire che nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale.
Inoltre, essendovi un’assimilazione all’abitazione principale e non un’esenzione, la casa familiare è esclusa dall’imposta municipale propria (IMU) purché classificata nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9.
Immobile concesso in comodato gratuito ai parenti
Non è assimilabile all’abitazione principale l’immobile concesso in uso gratuito dal proprietario ai parenti in linea retta di primo grado (figli/genitori e genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale.
Tale facoltà non è più attribuita al Comune già dall’anno 2016. Per le abitazioni concesse in comodato come sopra indicato, con eccezione delle categorie catastali A1/A8/A9, è prevista dalla legge la riduzione del 50% della base imponibile se:
- il contratto di comodato è registrato
- il comodante possiede un unico immobile in Italia
- il comodante risiede anagraficamente e dimora abitualmente nel medesimo Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Alloggi assegnati dagli IACP
Non possono essere considerati abitazione principale gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP.
Non è infatti contemplata dalla normativa vigente (legge 160/2019) l’assimilazione ad abitazione principale di alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica. Tali immobili sono soggetti a IMU con applicazione dell’aliquota ordinaria – o di altra aliquota stabilita dal Comune nella misura massima del 1,06 e sino ad azzeramento – e della detrazione prevista.
Sono invece esclusi dall’IMU se hanno la caratteristica di alloggio sociale, come da D.M. 22 aprile 2008.
Fabbricati di categoria D
Non è ammessa per tali fabbricati l’aliquota del 0,7 o del 0,2 per cento.
La legge 160/2019 art.1 c. 753 prevede che si deve riservare allo Stato la quota pari allo 0,76 per cento dell’aliquota di base dello 0,86 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; tale aliquota può essere aumentata dai Comuni fino all’1,06 per cento o diminuita esclusivamente fino al limite dello 0,76 per cento.
Pertanto non è ammessa la determinazione da parte dell’ente locale di un’aliquota inferiore allo 0,76 per cento per i fabbricati rientranti nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/10 per i quali, invece, il c. 750 del medesimo art. 1 della Legge 160/2019 fissa l’aliquota di base dello 0,1 per cento che può essere diminuita sino all’azzeramento ma non aumentata.
Rita Martin – Centro Studi CGN