L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 617 del 20 settembre 2021, ha chiarito che nel caso di indebita percezione del contributo a fondo perduto, se la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sull’applicazione della normativa tributaria, il contribuente può restituire gli importi non spettanti senza l’applicazione di sanzioni.
Nel caso in commento, l’istante aveva presentato in data 12 aprile 2021 istanza per l’ottenimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (art. 1 D.L. 41/2021). L’incasso avveniva in data 17 aprile e soltanto successivamente, sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, si rendeva conto della non spettanza dello stesso. La motivazione risiedeva nel fatto che aveva erroneamente inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso e assegnato a sé stesso (trattandosi di ditta individuale), ignaro del chiarimento che poi sarebbe intervenuto con la Circolare sopra citata che, al punto 3.6, riporta testualmente che “l’assegnazione/estromissione dei beni immobili corrisponde, nell’ambito dei rapporti tra soci e società, a una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa. Pertanto, diversamente da altre tipologie di operazioni assimilate ai fini fiscali alla cessione (ivi incluse le cessioni di immobili nei confronti di soci), le predette assegnazioni/estromissioni non sono ascrivibili tra le operazioni riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell’articolo 1 del decreto sostegni”.
Tale chiarimento arrivava tardivamente rispetto all’erogazione del contributo avvenuto in data 17 aprile 2021; pertanto il contribuente istante, intenzionato a restituire quanto erroneamente ricevuto, proponeva istanza di interpello chiedendo se fossero dovute anche le sanzioni, oltre agli interessi.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è sorprendente. In applicazione dell’art. 10 dello Statuto del Contribuente, il contribuente può restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza che sia dovuta alcuna sanzione. Ciò in quanto la violazione dipende da “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo della norma tributaria”. Non dovrà pagare alcuna sanzione in quanto ha percepito il contributo a fondo perduto in un periodo di incertezza, ben prima della pubblicazione dei chiarimenti della Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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