Un contribuente eroga alla ex compagna un assegno di mantenimento mensile, stabilito da sentenza del tribunale. Dal momento che la separazione non è stata conseguente né a matrimonio né ad unione civile, è comunque possibile portare in deduzione l’assegno di mantenimento erogato? L’Agenzia delle Entrate risponde a tale quesito con l’interpello n. 657 del 5 ottobre 2021.
L’interpello 657 del 5 ottobre tratta il caso di un contribuente che dichiara di avere avuto una relazione affettiva, senza mai contrarre matrimonio, a seguito della quale è nato un figlio. A seguito della separazione, i conviventi hanno deciso di ricorrere congiuntamente al tribunale per disciplinare i rapporti tra i genitori e il figlio, il quale ha inizialmente disposto sia l’assegnazione dell’abitazione del contribuente a favore della ex convivente sia il versamento del contributo ordinario per il mantenimento del figlio.
Successivamente, con il modificarsi delle condizioni abitative, il tribunale ha revocato l’assegnazione dell’abitazione alla ex convivente e ha disposto l’erogazione di un contributo per il pagamento del canone di locazione (c.d. contributo casa) a carico del contribuente, oltre al contributo per l’ordinario mantenimento del figlio.
Il contribuente, quindi, richiede all’Agenzia delle Entrate se possa dedurre dal proprio reddito il contributo casa percepito dalla ex convivente, inteso quale importo relativo al mantenimento di quest’ultima.
Nel valutare la situazione, l’Agenzia delle Entrate cita due fonti normative.
- Articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR: sono deducibili dal reddito complessivo “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
- Circolare 19/E dell’8 luglio 2020: risulta deducibile “anche il cosiddetto “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente” e “nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute”.
Tale disciplina, però, riguarda espressamente i casi di separazione o di divorzio, mentre nulla è disciplinato per l’ex convivente more uxorio.
L’Agenzia delle Entrate, poi, si rifà alla legge numero 76 del 20 maggio 2016 relativa alla “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze” (legge Cirinnà).
- La legge, pur non avendo equiparato le convivenze di fatto alle unioni basate sul matrimonio, ha attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale, stabilendo all’articolo 1, comma 65, che: “In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente (…) gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”.
- La stessa legge, all’articolo 1, comma 20, equipara inoltre al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che: “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Analoga equiparazione, invece, non è disposta per le convivenze di fatto, costituite tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
L’Agenzia delle Entrate conclude, quindi, che la disciplina contenuta nell’articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR, avendo natura agevolativa, e quindi eccezionale, non possa applicarsi per analogia a casi diversi da quelli espressamente contemplati dalla norma. Ciò significa che il contributo erogato alla ex convivente per il pagamento del canone di locazione, e quindi in via estensiva anche l’assegno di mantenimento all’ex convivente, non possa essere oggetto di deduzione dal reddito complessivo del contribuente che lo eroga.
Sara Leon – Centro Studi CGN