In caso di lavori Superbonus 110% la normativa prevede che le delibere dell’assemblea condominiale, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condòmini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, siano valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio ed approvate con le stesse modalità, a condizione che i condòmini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. Ma cosa succede se tutti i condòmini non sono d’accordo?
In merito alle delibere dell’assemblea condominiale, il legislatore con il DL 104/2020 e poi con la Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), introduce e modifica il comma 9-bis del DL 34/2020 che oggi prevede: Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
L’ultimo periodo del comma citato dà la possibilità a singoli condomini di farsi carico delle spese da loro sostenute, imponendo due condizioni:
- delibere assembleari per l’imputazione dei costi ai singoli con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio;
- parere favorevole dei condomini che dovranno sostenere le spese, espresso in delibera.
Ma come comportarsi se uno o più condòmini non sono d’accordo ad effettuare i lavori ammessi in detrazione al 110%?
A regolamentare tale ipotesi è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 620 del 22 settembre scorso.
L’Istante è una pubblica amministrazione, proprietaria di alcuni appartamenti in un condominio, composto da unità abitative possedute da utenti privati.
La PA, non potendo usufruire dell’agevolazione, non dà assenso in assemblea.
L’Agenzia evidenzia che con il DL 34/2020, all’art.119 c. 9-bis è prevista la possibilità che il condominio o i condòmini che intendono usufruire della detrazione possano farsi carico dell’intera spesa per poter quindi beneficiare del 110%.
Dà quindi consenso che siano i solo condòmini, favorevoli alle opere, ad accollarsi le spese e a fruire del Superbonus, se uno o più proprietari degli immobili presenti nell’edificio non siano d’accordo all’esecuzione dei lavori
L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre, alla fine, che in caso di non corretta fruizione del Superbonus ne risponderà esclusivamente il condomino o i condòmini che ne hanno fruito. Resta quindi escluso da ogni rischio chi non ha approvato i lavori e di conseguenza non ha partecipato all’esecuzione degli stessi.
Rita Martin – Centro Studi CGN