Niente esenzione per i buoni fruttiferi postali cointestati tra un soggetto non residente e un soggetto residente in Italia. È il chiarimento che, con la risposta n. 647 dell’1 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha dato ad un cittadino italiano residente in uno Stato estero, in possesso di buoni fruttiferi postali cointestati con altri familiari residenti in Italia. Vediamo i dettagli.
Ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi nei confronti dei soggetti non residenti, l’articolo 23, comma 1, lettera b) del D.P.R 917/86, stabilisce che si considerano prodotti in Italia i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da Stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.
Ai sensi del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, gli interessi e gli altri proventi derivanti da buoni postali fruttiferi sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50%.
Per i buoni postali di risparmio, l’imposta sostitutiva è applicata dall’Ente Poste Italiane (ora Poste Italiane S.p.A.) così come dispone il decreto legislativo n. 239/1996 che reca modifiche al regime di tassazione degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.
L’articolo 6, comma 1, dello stesso decreto prevede un regime di esenzione dall’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi derivanti, tra gli altri, dai buoni postali fruttiferi, qualora percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni ossia in Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni.
Per poter beneficiare del regime di esenzione dall’imposta sostitutiva, i soggetti non residenti devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli posseduti presso un intermediario abilitato residente in Italia (art. 7 del decreto legislativo n. 239/1996).
Inoltre, il Regolamento adottato con il decreto interministeriale n. 511 del 23 dicembre 1998 sulle modalità applicative dell’imposta sostitutiva, dispone che il “regime di esenzione si applica solo nel caso in cui sia accertata la continuità del diritto fino dall’emissione del titolo” e “al buono postale fruttifero non si applica un doppio regime fiscale”.
Come chiarisce la circolare n. 306/E del 23/12/1996 del Ministero delle Finanze, se i buoni fruttiferi postali sono cointestati a soggetti nei cui confronti si applicano regimi fiscali differenti, non può applicarsi l’esclusione dall’imposta sostitutiva. L’esempio più comune è quello di un buono fruttifero intestato ad un soggetto che percepisce i proventi dei titoli al netto del tributo per effetto dell’imposta sostitutiva e ad un soggetto non residente nei cui confronti sussistono le condizioni per il regime di esenzione.
Al fine di applicare il regime di esenzione, occorre che Poste Italiane S.p.A. acquisisca un’autocertificazione sottoscritta dall’effettivo beneficiario degli interessi o da un suo rappresentante, dalla quale si evinca la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 239 del 1996.
Per l’applicazione del regime di esenzione i titoli devono essere depositati presso Poste Italiane S.p.A. così come prevede l’articolo 5, comma 1 del decreto interministeriale n. 511 del 1998.
In buona sostanza, il beneficio della non applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti dei buoni postali, spetta a condizione che tutti i soggetti co-intestatari dei titoli siano soggetti non residenti in un paese “white list” per tutto il periodo in cui risultino essere stati intestatari degli stessi e che questi ultimi siano stati depositati.
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 647 dello scorso 1 ottobre 2021 è in linea con il precedente interpello n. 109 fornito dalla stessa Agenzia il 15 febbraio 2021.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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