Scade il prossimo 30 novembre il versamento dell’unica rata di acconto o del secondo acconto 2021. Quali sono le imposte interessate? Come viene calcolato l’acconto dovuto? Ecco un breve riassunto.
La scadenza del 30 novembre riguarda tutte le imposte: Irpef e relative addizionali, Ires, Irap, imposte sostitutive e imposte dovute su attività finanziarie o immobili detenuti all’estero. Il calcolo può essere effettuato in base al metodo “storico”, cioè in base all’imposta dovuta per il 2020, ovvero al metodo “previsionale”, ma solo nel caso in cui per l’anno in corso si presume un risultato economico/reddituale inferiore rispetto all’anno precedente.
Riguardo al metodo previsionale da quest’anno non sono più applicate le disposizioni di cui all’art. 20 del DL 23/2020 secondo le quali era prevista l’inapplicabilità di sanzioni e interessi in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti Irpef, Ires e Irap, sempre se il contribuente avesse comunque effettuato il versamento di un importo non inferiore all’ottanta per cento della somma dovuta a titolo di acconto.
Novità di quest’anno è anche il calcolo dell’acconto dell’imposta denominata cedolare secca: per il calcolo dell’acconto 2021, infatti, la misura di riferimento passa dal novantacinque per cento al cento per cento dell’imposta.
In merito all’acconto Ivie e Ivafe si ricorda che dal 2020, per le imposte del 2021, possono essere obbligati al versamento dell’imposta anche gli enti non commerciali e le società semplici.
L’acconto è calcolato nella la misura del cinquanta per cento in riferimento alla prima e alla seconda rata degli acconti Irpef, Ires, Irap e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Per i soggetti non ISA l’acconto è calcolato con le seguenti modalità:
- acconto Irpef: corrisponde al cento per cento del totale rigo differenza (rigo 60, modello 730/3 – rigo RN34 modello Redditi PF). In caso di dichiarazione congiunta il calcolo dell’acconto è effettuato sul rigo differenza derivante da entrambe le dichiarazioni (somma algebrica delle due risultanze delle dichiarazioni);
- acconto cedolare secca per l’anno d’imposta successivo: è pari al cento per cento dell’imposta cedolare secca (rigo 81, modello 730/3 – LC1 del modello Redditi PF) dovuta per l’anno di riferimento. Per entrambe tali imposte se l’importo del rigo differenza è inferiore a 257,52 euro, l’acconto deve essere corrisposto in un’unica soluzione a novembre; se invece è maggiore o uguale a 257,52 euro, l’acconto va ripartito in due rate di cui la prima nella misura del quaranta per cento e la seconda per il restante sessanta per cento. Se l’importo dell’imposta cedolare è inferiore a 52,00 euro, NON è dovuto alcun acconto;
- acconto addizionale comunale all’Irpef per l’anno d’imposta successivo: l’importo è pari al trenta per cento dell’imposta, ottenuta applicando al reddito imponibile l’aliquota dell’anno d’imposta da determinarsi in base al Comune di residenza al 1° gennaio dell’anno corrente. L’acconto relativo all’addizionale comunale Irpef, diversamente da quanto previsto per l’acconto Irpef, viene versato in unica soluzione a luglio (salvo rateizzazione); nulla è dovuto a novembre. Se l’importo dell’acconto è inferiore a 12 euro, questo NON è dovuto.
Rita Martin – Centro Studi CGN