Bonus edili e Decreto Antifrodi, questioni e soluzioni

Il Decreto Antifrodi in materia di detrazioni e bonus edili irrompe nella prassi di operatori e professionisti ponendo questioni di ordine pratico di complessa soluzione, con inevitabili rallentamenti nelle procedure di definizione dei benefici fiscali legati ai bonus stessi. Passiamo in rassegna, in via sintetica, le principali problematiche poste dal nuovo decreto anticrisi, anche alla luce delle FAQ a cura dell’Agenzia delle Entrate.

Regime transitorio, parere di congruità e visto di conformità

La mancanza di una norma transitoria è stata evidenziata da più parti ponendo la questione dell’applicazione del parere di congruità nonché del visto di conformità in occasione delle nuove comunicazioni di cessione/opzione del credito d’imposta con riferimento alle operazioni pregresse all’entrata in vigore del DL 157/2021. Per ragioni legati alla tutela dell’affidamento, l’Agenzia delle Entrate, in una FAQ del 22 novembre 2021, ha precisato che le uniche comunicazioni che possono essere trasmesse secondo i criteri antecedenti il decreto antifrodi sono quelle che riguardano i contribuenti che, anteriormente al 12 novembre, abbiano:

  • ricevuto la fattura dal fornitore;
  • effettuato il relativo bonifico;
  • esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione.

Di converso, i contribuenti che non si ritrovano in dette condizioni dovranno necessariamente premunirsi di attestazione di congruità rilasciata da un tecnico abilitato nonché del visto di conformità.

Attestato di congruità in forma libera

In seguito all’entrata in vigore del Decreto Antifrodi (DL 157/2021), ai beneficiari dei bonus edili viene richiesto di farsi “asseverare la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis”. Viene inoltre stabilito che “ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica” che dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Antifrodi. In attesa dell’adozione di detto decreto, previsto per la metà di febbraio 2022, ai sensi dell’art. 119 comma 13-bis del DL 34/2020, la congruità delle spese (ex art. 119 comma 13-bis del DL 34/2020) è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Posto che l’unico decreto cui riferirsi ai fini dell’asseverazione di congruità delle spese è il DM 6 agosto 2020 n. 159844 (“Requisiti”) riguardante gli interventi dai quali si ottiene un risparmio energetico, si ritiene che l’attestato di congruità per gli interventi diversi da quelli indicati possa essere redatto in forma libera adattandolo al caso in specie al fine di essere conservato dal beneficiario per essere esibito su richiesta dell’Agenzia Entrate.

Visto di conformità Superbonus 110% e su intera dichiarazione

Un’altra novità introdotta dal Decreto Antifrodi riguarda l’obbligo del visto di conformità per il Superbonus 110% non solo se i beneficiari della detrazione vorranno fruire dell’opzione di cui all’art. 121 del DL Rilancio per la cessione del credito/sconto in fattura ma, anche nel caso in cui la detrazione venga utilizzata dai medesimi a riduzione delle imposte dovute direttamente nella dichiarazione fiscale annuale.

L’obbligo del visto di conformità si applica al Superbonus 110% anche nel caso in cui il contribuente fruisca del beneficio in dichiarazione dei redditi presentandola direttamente oppure per il tramite del sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

I tecnici del fisco (FAQ del 22 novembre) ritengono che il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. A tal fine il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.

Sembra di capire che il visto di conformità specifico sul Superbonus 110% sia un atto autonomo e differente dal visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (ad esempio, per la compensazione in orizzontale di crediti per importi superiori a 5.000 euro annui). Viene ulteriormente precisato che il visto sull’intera dichiarazione assorbe il visto specifico relativo al Superbonus 110%.

In altri termini, è probabile che i tecnici del fisco abbiano voluto precisare che il visto di conformità riguardante il Superbonus 110% che entra in dichiarazione dei redditi è obbligatorio anche nel caso in cui il risultato finale comporti un credito non superiore a euro 5.000 oppure si chiuda con un risultato a debito del contribuente.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN