L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 12 novembre 2021, ha aggiornato il modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per i bonus edilizi.
Come noto, il DL n. 157/2021 (Decreto Antifrode) ha esteso a tutti i bonus edilizi l’obbligo di apposizione del visto di conformità. Dal 12 novembre 2021, nel caso di opzione per la cessione del credito o di sconto in fattura, sarà obbligatorio richiedere il visto di conformità non solo con riferimento al superbonus 110%, ma anche per le detrazioni collegate alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficientamento energetico, per l’adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Il nuovo modello, approvato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre, recepisce le novità del Decreto Antifrode. È stata eliminata la frase “da compilare solo in presenza di superbonus” che era riportata nella sezione visto di conformità del vecchio modello, considerato che il visto andrà posto anche sui lavori diversi dal superbonus 110%, ed è stato modificato il quadro A, nel quale si deve indicare la “tipologia di intervento” attraverso il codice di identificazione del lavoro da comunicare. Se l’intervento riguarda il superbonus va barrata l’apposita casella. Nessuna novità per i quadri B “dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento”, C “opzione” e D “dati dei cessionari/fornitori che applicano lo sconto”.
La comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2021 va presentata entro il 16 marzo 2022 tramite la piattaforma web, che negli ultimi giorni è stata opportunamente aggiornata.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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