Con la Risposta n. 595 del 16 settembre 2021 l’Agenzia delle entrate fornisce un ulteriore chiarimento in merito al “Bonus Facciate”, relativamente al recupero dell’involucro esterno di un edificio residenziale situato in prossimità della costa e visibile soltanto dal mare e non da strade o suoli pubblici.
La detrazione pari al 90% spetta per gli interventi realizzati su edifici ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali e finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Questo perché, appunto, il Bonus Facciate è mirato alla riqualificazione del decoro urbano, e quindi al miglioramento dell’aspetto estetico delle aree del paese o della città che risultano più frequentate e maggiormente visibili alla collettività.
Gli interventi ammessi alla detrazione sono:
- relativi al recupero, restauro o rifacimento della facciata esterna realizzati su edifici esistenti, parti di questi o su immobili esistenti di qualsiasi categoria catastale;
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- sulle strutture opache della facciata complessiva dell’edificio influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- relativi alla sostituzione di grondaie, pluviali, parapetti e cornicioni per il decoro urbano;
- relativi a chiostrine, cavedi, cortili, spazi interni e cornicioni.
L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile.
Come già trattato nell’articolo Bonus facciate: l’agevolazione spetta se manca il requisito della visibilità?, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico non è possibile usufruire dell’agevolazione pari al 90% delle spese.
Ed è proprio su questo ultimo punto che l’istante interroga l’Agenzia delle entrate, in quanto la facciata dell’immobile sul quale intende realizzare dei lavori finalizzati al recupero dell’involucro non risulta visibile da vie, strade o suoli pubblici, ma solo dal mare, in quanto l’edificio è situato in prossimità della costa.
La risposta dell’Amministrazione finanziaria è positiva, in quanto d’accordo con nota R.U. 185460 del 9 luglio 2021 del Ministero della cultura, precisa che detti lavori non ricadono nelle esclusioni contenute nella Circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E dell’Agenzia delle entrate, riguardanti lavori su facciate interne di un edificio o su superfici confinanti con spazi interni, e che per tale motivo ritiene che le spese siano ammissibili assimilando lo specchio d’acqua antistante l’edificio al suolo ad uso pubblico.
Eva Barbon – Centro Studi CGN