Tra le spese di ristrutturazione edilizia (rigo E41 del 730 o RP41 del modello Redditi PF) è possibile inserire ai fini della detrazione anche quella sostenuta per l’acquisto e l’installazione del condizionatore, a determinate condizioni. Ma la spesa in esame è detraibile anche se l’acquisto è avvenuto tramite POS?
Affinché la spesa per l’acquisto del condizionatore possa essere detratta in E41 (o RP41), in quanto intervento volto al risparmio energetico (lett. h art. 16-bis del Tuir), è necessario che il condizionatore possa essere utilizzato anche ai fini del riscaldamento per la stagione invernale, a integrazione o sostituzione dell’impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato già esistente.
Essendo un impianto tecnologico, l’intervento di installazione o di sostituzione può essere inquadrato in alternativa come manutenzione straordinaria e beneficiare così delle agevolazioni connesse (come ad esempio il bonus mobili o la cessione del credito). In tal caso è necessaria la comunicazione di inizio lavori presentata al Comune.
Nel caso in cui la normativa (regolamento edilizio comunale) non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi (in alternativa alla Cila, comunicazione di inizio lavori asseverata, o alla Dia, dichiarazione di inizio attività), il contribuente, ai fini del 50 per cento, deve predisporre e conservare (senza inviarla all’Agenzia delle Entrate, ma esibendola a richiesta dell’amministrazione finanziaria) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ex art.47 del DPR 445/2000, in cui si indica la data di inizio dei lavori e viene attestata la circostanza che gli interventi rientrano fra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, secondo la normativa edilizia vigente.
Ai fini della detrazione, inoltre, in quanto intervento volto al risparmio energetico, è necessario certificare anche mediante la scheda di produzione le caratteristiche tecniche che migliorano le prestazioni termiche dell’immobile.
Per usufruire della detrazione però si necessita della seguente documentazione:
- abilitazioni amministrative (se previste)
- scheda del prodotto
- comunicazione Enea ristrutturazione e ricevuta CPID (obbligatoria, tuttavia in caso di mancato invio la detrazione non decade – vedasi Risoluzione 46/2019)
- fatture e/o ricevute fiscali
- bonifico dedicato
- comunicazione ASL (se prevista)
- dichiarazione consenso (per il solo detentore)
Ma cosa succede se inavvertitamente il pagamento è effettuato tramite POS o carta di credito? La detrazione decade?
La detrazione decade solo in merito a quanto sopra specificato.
Sarà invece possibile usufruire dell’agevolazione prevista per l’acquisto di mobili/elettrodomestici inserendo la spesa in E57/RP57, sempre nel rispetto della normativa.
Ammettiamo, ad esempio, che un contribuente acquisti il condizionatore pagando la spesa con POS e debba poi procedere, ovviamente, alla sua installazione.
Ebbene, sarà possibile detrarre la spesa per l’installazione, pagando la fattura con bonifico dedicato, in E41/RP41 e di conseguenza usufruire della detrazione per l’acquisto del condizionatore in E57/RP57, senza così dovervi rinunciare.
La detrazione in E57/RP57 della spesa è ammessa anche se in E41/RP41 sono detratti interventi diversi dall’installazione del condizionatore, purché v,engano rispettati i limiti temporali richiesti dalla normativa.
Si ricorda infatti che per gli acquisti di elettrodomestici (tra i quali rientra anche il condizionatore) che si effettuano nel 2021, l’agevolazione può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia non prima del 1 gennaio 2020; per gli acquisti che si effettuano nel 2020, l’agevolazione può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia non prima del 1° gennaio 2019.
Rita Martin – Centro Studi CG