Contrasto alle frodi avvalendosi di misure più rigide per beneficiare delle detrazioni d’imposta connesse alle ristrutturazioni edili, ecobonus, sismabonus e superbonus. È il risultato del nuovo decreto per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali (D.L. 157 dell’11 novembre 2021) riguardante in modo particolare la materia dei bonus edili, in risposta all’attività di “intelligence” da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha riscontrato la diffusione di manovre fraudolente nell’utilizzo delle citate detrazioni fiscali.
La prima importante novità viene introdotta all’art. 1, comma 1, D.L. 157/2021 che estende l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il c.d. superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Rispetto alla disciplina previgente, i beneficiari della detrazione del 110%, cd superbonus di cui all’art. 121 del D.L. Rilancio, avranno l’obbligo di richiedere il visto di conformità nelle seguenti circostanze:
- utilizzo della detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi;
- utilizzo tramite cessione del credito oppure sconto in fattura.
L’unica eccezione all’obbligo del visto di conformità si riscontra in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Si tratta di situazioni nelle quali l’Agenzia delle Entrate già si avvale di controlli preventivi potendo sospendere il riconoscimento della detrazione fino a controllo avvenuto.
Altra novità di notevole importanza riguarda l’estensione del visto di conformità nonché del parere di congruità delle spese sostenute anche nel caso in cui l’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura sia relativa alle detrazioni fiscali connesse agli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficientamento energetico diversi da quelli che danno diritto al superbonus 110%. In pratica, l’apposizione del visto e il parere di congruità delle spese riguarderà anche i bonus edilizi o energetici nel caso in cui il contribuente optasse di fruire dei medesimi mediante cessione del credito/sconto in fattura.
Sempre in tema di controlli, l’art. 2 del nuovo decreto Antifrodi introduce un nuovo articolo alla normativa in esame prevedendo la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di avvalersi della sospensione degli effetti della cessione del credito. L’Agenzia delle Entrate, infatti, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia.
La sospensione è legata ai profili di rischio connessi ai controlli preventivi che sono individuati nelle seguenti fattispecie:
- coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
L’esito del controllo produce i seguenti risultati:
- sussistenza dei rischi indicati, in tal caso la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione;
- non sussistenza dei rischi indicati, in tal caso, decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
L’attuazione, anche progressiva, della suddetta procedura di controllo preventivo, fermi restando gli ordinari poteri di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, è demandata a uno o più provvedimenti attuativi del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Nella battaglia contro i frodatori del fisco interverranno anche i soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 che dovranno procedere a bloccare l’acquisizione del credito in caso di operazioni sospette nonché, laddove ricorrano i presupposti, a segnalare l’operazione sospetta e ad astenersi dall’esecuzione dell’incarico.
Il decreto chiude stabilendo che le contestazioni da parte dell’Ufficio avverranno, salvo disposizioni specifiche, con avviso di recupero del credito d’imposta che dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN