Per le aziende operanti nel settore del commercio di beni usati e che applicano il regime speciale del margine previsto dall’articolo 36 del DL 41/95, possono sorgere dubbi sul corretto trattamento delle operazioni di acquisto e di vendita dei beni usati da e nei confronti di soggetti esteri.
Vediamo in questo articolo alcune casistiche che possono presentarsi con maggiore frequenza:
- Acquisto di bene usato da soggetto passivo UE
- Acquisto di bene usato da soggetto privato UE
- Importazione di bene usato (extra-UE)
- Cessione bene usato a soggetto passivo UE
- Cessione bene usato a soggetto privato UE
- Esportazione bene usato (extra-UE)
Acquisto di bene usato da soggetto passivo UE
Per l’acquirente italiano, qualora il soggetto cedente UE, a sua volta, applichi il regime del margine nel proprio Paese, tale operazione NON costituisce un acquisto intracomunitario; conseguentemente, la fattura di acquisto non dovrà essere integrata con l’IVA, in quanto l’imposta è già stata assolta nel Paese UE da parte del cedente mediante l’applicazione del regime del margine. L’applicazione di tale regime da parte del cedente UE deve essere indicata espressamente nella fattura di acquisto. Sulla base dei chiarimenti forniti con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 77/E del 1995 per tale operazione, pur non costituendo acquisto intracomunitario, sussiste l’obbligo di presentazione degli Elenchi Intrastat acquisti ai soli fini statistici.
Se invece il bene, pur usato, è ceduto dal fornitore UE al di fuori del regime del margine si tratta di un normale acquisto intracomunitario per il quale sarà necessario effettuare l’integrazione dell’IVA nazionale e la successiva rivendita sarà soggetta ad imposta e quindi esclusa dall’applicazione del regime del margine.
Acquisto di bene usato da soggetto privato UE
Per l’acquirente italiano è assimilabile ad un acquisto di un bene usato effettuato presso un soggetto privato nazionale. Non dovrà essere effettuato alcun particolare adempimento; il bene rientrerà nel regime del margine e la successiva vendita sarà effettuata in regime del margine.
Importazione di bene usato (extra-UE)
I beni usati (come anche quelli nuovi) importati da paesi extra-UE scontano l’IVA in dogana nel momento in cui vengono introdotti all’interno del territorio dello Stato; conseguentemente gli stessi non possono rientrare nel regime speciale dei beni usati e la loro successiva vendita sarà soggetta all’applicazione ordinaria dell’IVA.
Un’eccezione è costituita dagli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione importati da rivenditori abituali che possono optare per l’applicazione dell’imposta con il regime del margine (con metodo analitico). All’importazione, in base all’art. 39 del D.L.41/1995, verrà applicata un’aliquota ridotta del 10% (NON detraibile), mentre per la successiva rivendita verrà applicata, sul margine, l’aliquota ordinaria del 22%.
Cessione bene usato a soggetto passivo UE
Per il rivenditore italiano l’operazione sarà soggetta ad IVA nazionale in base al regime del margine e non costituirà cessione intracomunitaria; l’applicazione del regime del margine dovrà risultare dalla fattura emessa. Sulla base dei chiarimenti forniti con la Circolare n. 77/E del 1995 per tale operazione, pur non costituendo cessione intracomunitaria, sussiste l’obbligo di presentazione degli Elenchi Intrastat vendite ai soli fini statistici.
Cessione bene usato a soggetto privato UE
Per il rivenditore italiano è assimilabile ad una vendita di bene usato effettuata nei confronti di un soggetto nazionale. Non dovrà essere effettuato alcun particolare adempimento; il bene rientrerà nel regime del margine.
Esportazione bene usato (extra-UE)
In caso di cessione di un bene usato rientrante nel regime del margine ad un soggetto extra-UE il margine positivo realizzato non deve essere scorporato dell’IVA ma costituisce margine non imponibile, che concorre alla determinazione del plafond per gli esportatori abituali.
Una particolare fattispecie riguarda i rivenditori italiani che applicano il regime del margine con il metodo “globale”. In caso di cessione all’esportazione la determinazione del margine non imponibile deve essere effettuata in modo analitico, ovvero mettendo a confronto il prezzo di vendita del bene con il costo di acquisto dello stesso, comprensivo delle eventuali spese accessorie e di riparazione. Contestualmente sarà necessario procedere ad estromettere il bene usato dalla determinazione del margine globale mediante una rettifica in diminuzione degli acquisti pari al costo del bene usato esportato, comprensivo delle eventuali spese accessorie e di riparazione, come previsto dall’articolo 36 comma 6 del DL 41/95.
Paola Cogo – Centro Studi CGN