Integrazione Assegno temporaneo: quando viene erogato ai percettori di Reddito di Cittadinanza?

Il Decreto Legge 8 giugno 2021, n.79 ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2021, l’Assegno temporaneo per i figli minori, una misura temporanea utile a coprire la parentesi che ci separa dall’entrata in vigore dell’Assegno Unico Universale.

Ricordiamo che l’Assegno temporaneo spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli Assegni al Nucleo Familiare (ANF) e possiedono, tra i vari requisiti, un valore ISEE Ordinario (o Minorenni se ricorre il caso) inferiore a 50.000 euro.

Ai percettori di Reddito di Cittadinanza con figli minori presenti nel nucleo, l’importo della prestazione viene integrato con l’Assegno temporaneo senza necessità che i beneficiari ne facciano domanda.

Entriamo nel dettaglio di questo ultimo aspetto per comprendere come verrà erogato l’Assegno temporaneo ai soggetti percettori di RdC, grazie anche alle delucidazioni pubblicate dall’INPS con il messaggio n. 3669 del 27/10/2021.

Come già indicato, i percettori di RdC aventi nel proprio nucleo familiare figli minorenni non necessitano di presentare domanda di Assegno temporaneo in quanto sarà l’INPS a riconosce d’ufficio, congiuntamente e con le modalità di erogazione del RdC, una quota supplementare di beneficio.

L’individuazione dei figli minori del nucleo familiare beneficiario di RdC è effettuata in base a quanto dichiarato nella DSU (Ordinario, Corrente e Minorenni) utile ai fini della liquidazione del RdC.

Sono compresi nella platea dell’integrazione RdC tutti i nuclei:

  • nei quali siano contestualmente presenti i due genitori con uno o più figli minori a carico (contrassegnati in DSU con la lettera “F” – Figlio minorenne)
  • in cui è presente un solo genitore che, ai fini della richiesta del RdC, abbia presentato l’ISEE Ordinario (o Minorenni nel caso in cui si tratti di soggetto non coniugato e non convivente con l’altro genitore).

Va quindi posta attenzione alla composizione del nucleo familiare e alla sua indicazione ai fini ISEE soprattutto nei casi in cui il nucleo familiare percettore di RdC abbia come dichiarante nella DSU un soggetto diverso dal genitore (es. nonni, zii, fratelli ecc.). Questo implica che i minori non vengano contrassegnati con la lettera “F” e di conseguenza non siano individuabili per l’attribuzione dell’assegno.

Facciamo un esempio. Ai fini della richiesta di RdC, un nucleo familiare ha presentato un ISEE minorenni poiché presenti minori i cui genitori non sono coniugati e non sono conviventi.

Il nucleo dichiarato ai fini ISEE è il seguente:

  • D: dichiarante: il nonno
  • C: coniuge: la nonna
  • FC: figlio maggiorenne convivente: la mamma
  • P: altra persona nel nucleo: il figlio minore

È evidente la mancanza della lettera F.

In questo caso l’Assegno temporaneo non può essere erogato d’ufficio al percettore di RdC. La madre dovrà richiedere il beneficio presentando l’apposita domanda all’INPS.

Attenzione: l’integrazione al RdC spetta ai nuclei familiari in cui i minori non siano indicati in DSU con il tipo rapporto “F” – Figlio Minorenne, solo se il dichiarante della DSU sia un soggetto diverso dal genitore legittimo o naturale (ad esempio: nonno, zio, fratello del minore, ecc.) ed esiste un provvedimento di affido del minore al dichiarante non genitore.

Elisa Pagnes – Centro Studi CGN