La data ultima per l’invio del modello 770/2021 era fissata al 31 ottobre 2021. Essendo domenica, ed essendo il 1° novembre la festività di Ognissanti, la scadenza è slittata al 2 novembre 2021. Come rimediare se non si è tenuto conto della scadenza e non si è provveduto all’invio del modello?
Il modello 770/2021 per l’anno d’imposta 2020, generalmente, deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010);
- locazioni brevi inserite all’interno della CU;
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi / a titolo di indennità di esproprio / percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi / somme dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
Si precisa che il modello 770 è la seconda parte della dichiarazione a cui sono tenuti i sostituti d’imposta; questo perché tale dichiarazione si compone di due parti (in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti): la Certificazione unica (cosiddetto modello CU) e il Modello 770 di cui si tratta in questo articolo.
Il modello deve essere inviato esclusivamente per via telematica sia nel caso in cui la presentazione venga fatta dal soggetto dichiarante (o società appartenenti al gruppo) sia nel caso in cui venga fatta da un incaricato / intermediario abilitato.
Innanzitutto è bene ricordare che è previsto il termine di 90 giorni dalla scadenza entro cui si può effettuare un valido invio tardivo. Pertanto, entro il 31 gennaio 2022, si potrà inviare il modello 770 provvedendo però nel contempo a pagare con il modello F24 una sanzione di € 25 – codice tributo 8911 – anno di riferimento 2021.
L’invio nei termini di 90 giorni è considerato valido per poter, eventualmente, presentare successivamente una dichiarazione integrativa (vedi istruzioni ministeriali all’apposita casella del modello).
Trascorso il suddetto termine di 90 giorni, si verifica la fattispecie di omessa dichiarazione.
L’art. 2 del D.Lgs. n. 471/1997 tratta delle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta e, nei casi di omessa presentazione, prevede:
- una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di € 250. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000;
- che se essa è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di € 200. Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e le ritenute sono state versate benché non dichiarate, si applica la sanzione da € 150 a € 500;
- che in aggiunta alle altre, si applica la sanzione amministrativa di € 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata. La sanzione è ridotta a € 25 nei casi in cui le ritenute siano state versate interamente e la dichiarazione sia stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Diverso è il caso in cui la responsabilità del tardivo / omesso invio sia da attribuire all’intermediario abilitato delegato. In questo caso si applica la sanzione prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 241-1997 e cioè da € 516 a € 5.164. Inoltre, è prevista la revoca dell’abilitazione all’intermediario quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo