Acconto IVA, contribuenti alla cassa entro il 27 dicembre

Entro il prossimo 27 dicembre 2021, i contribuenti che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA dovranno procedere al versamento dell’acconto IVA, che rappresenta l’ultimo pagamento dell’anno e chiude il calendario degli adempimenti fiscali. In questo articolo analizziamo, in sintesi, i tre metodi per il calcolo dell’acconto IVA con le relative modalità di pagamento.

L’acconto viene determinato secondo uno dei seguenti metodi:

  • metodo storico;
  • metodo previsionale;
  • metodo delle operazioni effettuate.

Il metodo più diffuso è sicuramente quello storico, ritenuto più semplice e sbrigativo, mentre i metodi previsionale e delle operazioni effettuate vengono applicati in determinate situazioni specifiche. Qualunque sia il metodo adottato, l’acconto che si determina sarà scomputato dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata a seconda del regime adottato:

  • per il mese di dicembre, per i contribuenti mensili, con pagamento al 16 gennaio 2022;
  • per il quarto trimestre 2021, per i contribuenti trimestrali speciali, con pagamento entro il 16 febbraio 2022;
  • nella liquidazione annuale per l’anno 2021, per i contribuenti trimestrali su opzione, pagamento entro il 16 marzo 2022.

Il metodo storico prende in considerazione l’88% del versamento IVA per il mese di dicembre (mensili) o per il quarto trimestre (trimestrali) dell’anno precedente al lordo dell’acconto versato lo scorso anno. Per esempio, il contribuente trimestrale che ha versato in data 28 dicembre 2020 un importo a titolo di acconto IVA 2020 pari a euro 3.500 e in sede di dichiarazione IVA per il 2020 chiude con un credito di euro 500, dovrà calcolare l’acconto per il 2021 applicando l’88% all’importo di euro 3.000 (3.500 – 500).

L’acconto IVA determinato secondo il metodo previsionale consiste, invece, nel commisurare la somma dovuta sulla base del dato previsionale 2021, ovvero sulla base delle operazioni che verranno effettuate nel mese di dicembre, o nel quarto trimestre o nella dichiarazione annuale dell’anno in corso. L’adozione di tale metodo prevede, per non incorrere in sanzioni, la necessità che a consuntivo l’acconto versato per il 2021 non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il periodo di riferimento (mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2021).

Il metodo delle operazioni effettuate consente al contribuente di determinare l’IVA dovuta in acconto in ragione del 100% dell’importo che deriva effettuando un’apposita liquidazione IVA al 20 dicembre. Tale metodo consiste nel determinare l’ammontare dell’acconto dovuto tenendo in considerazione le operazioni effettuate con riferimento al periodo 1.12 – 20.12 (contribuente mensile), ovvero 1.10 – 20.12 (contribuente trimestrale). Si tratta di una liquidazione dell’IVA relativa ai predetti periodi indicati, effettuata al solo scopo di determinare l’acconto dovuto, il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente.

Si ricorda, infine, che sono esonerati dal versamento dell’acconto IVA:

  • i soggetti che presentano una base di riferimento a credito (storico 2020 o presunto 2021);
  • i soggetti che presentano un importo dovuto inferiore ad euro 103,29;
  • coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre se mensili, o 30 settembre se trimestrali;
  • coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2021;
  • i soggetti che adottano il regime dei minimi;
  • i soggetti che adottano il regime forfetario;
  • i soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2021, con applicazione del regime ordinario;
  • i soggetti che applicano il regime forfetario ex 398/1991.

Il versamento dell’acconto IVA va effettuato con modalità telematiche utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo:

  • “6013” per i contribuenti mensili;
  • “6035” per quelli trimestrali.

L’anno di riferimento da indicare è il “2021”.

In caso di omesso o insufficiente versamento, la sanzione amministrativa applicabile è pari al 30% dell’importo dovuto (codice tributo 8904) con possibilità di avvalersi delle riduzioni da ravvedimento in ragione del momento di esecuzione. Nei casi più gravi, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta. In altri termini, il reato di omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale si consuma il 27.12 dell’anno successivo a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione (ex art. 10-ter D.Lgs. 74/2000).

L’ammontare dell’acconto, unitamente all’indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, andranno indicati in sede di dichiarazione IVA per l’anno 2021 (modello IVA/2022): negli appositi campi che accolgono i dati dei versamenti (rigo VP13 della liquidazione periodica relativa al mese di dicembre oppure rigo VH17).

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN