Collocamento obbligatorio: dal 2022 nuovi importi per sanzioni e contributo esonerativo all’assunzione

A partire dal 1° gennaio 2022 diventa applicabile il maggior importo dovuto dai datori di lavoro parzialmente o totalmente esonerati dall’applicazione delle disposizioni inerenti il collocamento obbligatorio ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68. Vengono inoltre aumentati gli importi delle sanzioni dovute nelle ipotesi di ritardato o mancato invio del prospetto informativo. A renderlo noto è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la pubblicazione di due Decreti datati 30 settembre 2021.

Ai sensi della normativa sul collocamento mirato, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti a determinate categorie nella seguente misura:

  • un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;
  • due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • il 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti.

I lavoratori devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

  • persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • persone le cui capacità lavorative, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, siano ridotte in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo;
  • persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’Inail;
  • persone non vedenti (soggetti colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione) o sordomute (coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata);
  • persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 (testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra).

I datori di lavoro pubblici e privati, ai quali risulta applicabile quanto disposto dalla Legge n. 68/1999, entro il 31 gennaio di ogni anno, sono tenuti ad inviare in via telematica al Centro per l’Impiego competente un prospetto informativo contenente le seguenti informazioni:

  • il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;
  • il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella cosiddetta quota di riserva;
  • i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori idonei a coprire la quota di riserva.

La situazione del personale da prendere in considerazione ai fini della compilazione del modulo informativo è quella al 31 dicembre dell’anno precedente.

Il prospetto telematico deve essere inviato solamente nelle ipotesi in cui, rispetto all’ultimo prospetto inviato, siano avvenuti cambiamenti nella situazione occupazionale dell’azienda tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva (es. assunzioni o cessazioni nel corso dell’anno preso a riferimento che abbiano comportato un aumento o diminuzione dell’organico aziendale tale da determinare il passaggio da una categoria ad un’altra).

Tuttavia, non tutti i datori di lavoro sono tenuti al rispetto della disciplina in materia di collocamento mirato.

Infatti, ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 68/1999, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le specifiche condizioni dell’attività svolta, non possono occupare l’intera percentuale di disabili, possono, su richiesta, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, purché versino in un apposito fondo, denominato Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, un contributo esonerativo.

Per effetto del Decreto ministeriale n. 193/2021, a partire dal 1° gennaio 2022 il contributo esonerativo è dovuto in misura pari ad € 39,21 per ogni giorno lavorativo e per ciascuna persona disabile non occupata.

Il medesimo importo per ciascun lavoratore disabile non occupato e per ogni giorno lavorativo deve essere versato al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili da parte dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici che occupano personale addetto a lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille. Tali datori di lavoro, infatti, possono predisporre un’autocertificazione di esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti ad una delle categorie sopra indicate. Inoltre, con Decreto n. 194/2021, il Ministero del Lavoro ha disposto l’innalzamento dell’importo delle sanzioni in caso di inosservanza della disciplina relativa al collocamento obbligatorio.A decorrere dal 1° gennaio 2022, pertanto, ai datori di lavoro che non ottemperano all’obbligo dell’invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio risulta applicabile una sanzione amministrativa di importo pari ad € 702,43, maggiorata di € 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato