La definizione di immobile indipendentemente funzionale ai fini del Superbonus 110% è stata stabilita dalla Legge di Bilancio 2021, ma ecco che ancora una volta se ne “rimodulano” i parametri.
Nella Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020 art.1 c.66) si chiarisce definitivamente che un’unità immobiliare è ritenuta funzionalmente indipendente se è dotata in modo esclusivo di almeno tre dei seguenti impianti:
- impianto dell’acqua
- impianto del gas
- impianto per l’energia elettrica
- impianto di climatizzazione invernale.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta 810 del 15 dicembre scorso, stabilisce che per avere accesso al Superbonus 110% i contatori devono essere di proprietà esclusiva del fruitore della detrazione.
Analizziamo quanto contenuto nella richiesta e nella risposta dell’Agenzia.
La domanda viene posta da un proprietario di un appartamento posto in un complesso turistico residenziale, composto da edifici separati con otto appartamenti ciascun,o aventi tutti accesso indipendente; gli impianti (acqua, energia elettrica, gas) sono in proprietà condivisa dal contatore (che comunque permette la determinazione delle spese in base all’effettivo consumo del proprietario) all’allaccio condominiale, mentre di proprietà dell’abitazione fino al contatore.
L’Agenzia stabilisce che, non essendo i contatori esclusivi all’abitazione, non è rispettata la normativa Superbonus 110% e pertanto le abitazioni non possono ritenersi funzionalmente indipendenti.
Affinché l’immobile possa ritenersi funzionalmente indipendente devono ritenersi soddisfatti sia il requisito dell’indipendenza funzionale – come riportato in precedenza, secondo quanto stabilito dalla Legge 178/2020 art.1 c.66 – sia quello dell’accesso autonomo dall’esterno.
Il complesso turistico ha comunque una parte di utenza comune: pertanto non è ritenuto soddisfatto il requisito di proprietà esclusiva di almeno tre impianti su quattro.
Ne consegue che, nel caso proposto, l’immobile non potrà godere del Superbonus 110%.
Rita Martin – Centro Studi CGN