Con l’avvicinarsi della scadenza del saldo IMU 2021, prevista come di consueto per il 16 dicembre, sorge spontanea la domanda “Chi può beneficiare di esenzioni o agevolazioni sull’IMU 2021 dovuta?”. Riepiloghiamo in questo articolo le principali esenzioni e agevolazioni attualmente previste.
Esenzione prima rata IMU causa COVID-19
Tale agevolazione ad oggi NON risulta confermata per il saldo IMU 2021 per coloro che avevano beneficiato dell’esenzione dell’acconto prevista dal comma 599 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2021 e dal D.L n. 41 del 22 marzo 2021, c.d. “Decreto Sostegni” dall’art. 6-sexies. Pertanto questi soggetti sono tenuti al versamento del solo saldo IMU. Si ricorda invece che l’esenzione prevista dal Decreto Agosto per gli immobili di tipo D3 si applica per il biennio 2021-2022.
Proprietari di immobili oggetto di sfratto per morosità
A seguito della Legge di conversione (L. n. 106 del 23 luglio 2021) del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 cd “Sostegni-bis”, sono esonerati dal versamento dell’IMU i possessori di immobili concessi in locazione che abbiano ottenuto l’emissione di un provvedimento di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, in caso di esecuzione sospesa fino al 30 giugno 2021. Come previsto dalla norma, l’esenzione si applica altresì ai contribuenti titolari di immobili oggetto di sfratto dopo il 28 febbraio 2020, in caso di sospensione delle procedure esecutive fino al 30 settembre o il 31 dicembre 2021.
Soggetti pensionati residenti all’estero
Il comma 48 dell’art.1 Legge di bilancio 2021 ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2021, la riduzione del 50% dell’IMU per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Tale agevolazione è applicabile per una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto e non risulti locata o ceduta in comodato.
Calamità naturali
La legge di Bilancio 2021 ha allungato il regime di esenzione IMU, straordinario e temporaneo, già previsto per gli immobili oggetto di calamità naturali (come gli eventi sismici). Precisamente il comma 1116 ha stabilito che per i Comuni delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, l’esenzione prevista dall’art. 8 comma 3, secondo periodo, D.L. 74/2012 sia prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati ma non oltre il 31/12/2021.
Per concludere si ricorda che il calcolo dell’IMU da quest’anno è semestrale, pertanto:
- l’acconto è stato calcolato considerando gli immobili posseduti nel primo semestre dell’anno in corso applicando le aliquote dell’anno precedente;
- il saldo verrà calcolato sull’imposta dovuta per l’intero anno sulla base delle nuove aliquote 2021 se pubblicate rispettando tutte le modalità e le tempistiche previste dalla normativa.
Debora Dal Molin – Centro Studi CGN