Stato di emergenza prorogato al 31 marzo 2022

In conseguenza del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 il Legislatore, con Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221, ha disposto la proroga sino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza e di ulteriori misure connesse al mondo del lavoro introdotte nella fase emergenziale.

La proroga del termine dello stato di emergenza da Covid-19 comporta anche la proroga di termini a questo correlati. In particolare, con riferimento al mondo del lavoro è disposta la proroga, sino al 31 marzo 2022, della disciplina in materia di sorveglianza sanitaria a favore dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio e delle disposizioni in materia di lavoro agile.

Pertanto, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori cosiddetti fragili, ossia di quei lavoratori che risultano maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, possono richiedere ai servizi territoriali dell’Inail che la sorveglianza sanitaria eccezionale sia effettuata dal medesimo Istituto con propri medici del lavoro.

Inoltre, sino al 31 marzo 2022, è prorogata la procedura semplificata ai fini della comunicazione al Ministero del Lavoro dello svolgimento di lavoro in modalità agile. A tal fine è infatti sufficiente che i datori di lavoro privati comunichino, in via telematica, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le seguenti informazioni mediante la modulistica reperibile sul sito istituzionale del citato Ministero:

  • nominativi dei lavoratori coinvolti;
  • la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.

Non è necessario invece che lo svolgimento di attività lavorativa in regime di smart working sia oggetto di accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, come solitamente previsto dalla normativa in materia di lavoro agile.

Il Legislatore con il Decreto Legge n. 221/2021 ha modificato anche la normativa in materia di impiego delle Certificazioni Verdi Covid-19.

Si evidenzia, infatti, che a partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ad oggi stabilito al 31 marzo 2022, l’accesso ai servizi e alle attività di seguito indicati è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del cosiddetto Green Pass rafforzato ovvero ai soggetti minori di 12 anni e ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale.

In particolare, quanto sopra specificato si applica con riferimento alle seguenti attività e servizi:

  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Restano invece valide le ulteriori disposizioni in materia di impiego delle Certificazioni Verdi e di obbligo vaccinale.

Viene inoltre prorogato al 31 marzo 2022 l’utilizzo della Certificazione Verde nei seguenti ambiti:

  • per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché per gli studenti universitari;
  • per l’accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative e alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università;
  • per l’accesso ai mezzi di trasporto (es. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, treni interregionale, Intercity e Alta Velocità, aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone);
  • ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro di chiunque svolge attività lavorativa nel settore privato e da parte del personale delle pubbliche amministrazioni.

Il Decreto Legge n. 221/2021 ha inoltre prorogato le disposizioni in materia di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei cosiddetti soggetti fragili. Tuttavia, in tal caso la proroga è valida sino al 28 febbraio 2022.

Infatti, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (25 dicembre 2021) sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi, ove presente, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

Infine, viene prorogata sino al 31 marzo 2022 la possibilità di usufruire di congedi parentali Covid-19 per i lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps e per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps genitori di figli conviventi minori di 14 anni. Il congedo può essere richiesto per tutta o parte della durata:

  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • dell’infezione da SARS-CoV2 dei figli;
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato