Il nuovo termine di cessazione dello stato di emergenza influisce anche sulle patenti di guida, sia per il loro conseguimento che per il termine di scadenza di validità di quelle in corso di rinnovo.
Come è noto, in ultimo, il termine dello stato di emergenza da COVID-19, è stato fissato al 31 marzo 2022 (art. 1 c. 1 D.L. 24.12.2021 n. 221).
A seguito di ciò, una serie di scadenze legate a questo termine hanno trovato una nuova data.
Fra esse, spicca la nuova scadenza che riguarda le patenti di guida.
Ai sensi dell’art. 103, c. 2 D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, la validità di certificati, attestati, permessi e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la predetta data del 31 marzo 2022, è prorogata al 29 giugno 2022 (che rappresenta il 90° giorno successivo alla rinnovata data di cessazione dello stato di emergenza).
Invece, per quanto riguarda la data per la prova di controllo delle cognizioni occorrenti per il conseguimento di una patente di guida, il termine è di un anno dalla data di presentazione della domanda compresa tra il 1° gennaio 2021 e la predetta data di cessazione dello stato d’emergenza del 31 marzo 2022.
Per la circolazione nel territorio UE e dello SEE (composto dai Paesi Ue unitamente all’Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia), con le patenti di guida rilasciate in Italia, la situazione aggiornata è la seguente:
- quelle con scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 maggio 2020, sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza originaria;
- quelle con scadenza tra il 1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020 sono state valide fino al 1° luglio 2021;
- quelle con scadenza tra il 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021, sono valide fino a 10 mesi dopo la scadenza originaria.
Per via della possibilità accordata ai Paesi di cui sopra di adottare termini diversi da quelli esposti, sarà bene accertarsi preventivamente della singola situazione vigente nel Paese che interessa.
Le disposizioni di cui sopra si riferiscono alla scadenza di validità delle patenti di guida quali autorizzazioni amministrative per la guida di veicoli in strade pubbliche e non si estendono all’uso di esse quali documenti di riconoscimento.
Data la complessità della situazione e le varie casistiche d’interesse generale, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 27 dicembre 2021, ha emanato la circolare prot. n. 39841 corredata da un’ampia tabella di sintesi delle disposizioni vigenti.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo