I neo papà, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono obbligati a godere del congedo di paternità per 10 giorni entro i primi cinque mesi dalla nascita del figlio. La misura è stata resa definitiva dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. Legge di Bilancio per il 2022).
Il beneficio fu introdotto dal Legislatore con la Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) e nel tempo è stato oggetto di continue rivisitazioni per quanto attiene la durata del periodo di astensione obbligatoria che i padri genitori devono osservare.
La L. n. 232/2016, infatti, ha sancito – quale misura temporanea – l’aumento della durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente a due giorni per l’anno 2017, a quattro giorni per l’anno 2018, a cinque giorni per l’anno 2019, a sette giorni per l’anno 2020 e a dieci giorni per l’anno 2021.
Ora la Legge di Bilancio 2022, al fine di assicurare un maggiore coinvolgimento del padre nella vita familiare e nella cura dei figli, rende da temporanee a stabili le disposizioni già a suo tempo introdotte.
Come funziona?
Tenuto conto delle novità introdotte, a deccontrarrere dal 2022, viene stabilito che entro 5 mesi dalla nascita del figlio (o dell’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), il padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario:
- deve obbligatoriamente astenersi dal lavoro, anche continuativamente, per un arco temporale di 10 giorni entro il quinto mese dalla nascita del figlio. Inoltre tale periodo di astensione lavorativa può essere goduto dal lavoratore contemporaneamente al periodo di maternità spettante e goduto dalla madre;
- può altresì astenersi, in via facoltativa, per un periodo di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di congedo di maternità spettante alla madre stessa. Ciò fa conseguire che il termine finale del congedo di maternità post partum della madre lavoratrice è anticipato di un giorno.
Il congedo obbligatorio per paternità, inoltre, può essere goduto anche in via non continuativa.
Quanto spetta economicamente?
Per i giorni di astensione obbligatoria al padre viene riconosciuta una indennità che risulta essere pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera del lavoratore da calcolarsi secondo il criterio dell’indennità di maternità così come prevista dalla normativa vigente (retribuzione media globale dei 30 giorni precedenti l’astensione).
L’indennità è corrisposta, con il criterio dell’anticipazione, da parte del datore di lavoro e dallo stesso conguagliata con i contributi mensili dovuti per tutti gli altri datori di lavoro.
Inoltre, per tutti i giorni di congedo fruiti, è garantita la contribuzione figurativa utile alla maturazione della rendita pensionistica e della relativa misura.
Le medesime previsioni sono da ritenersi valide anche in caso di godimento del congedo facoltativo fruito dal padre alternativo a quello della madre.
Quali sono gli adempimenti necessari?
Il neo papà, per poter fruire del congedo obbligatorio, deve solo comunicarlo in forma scritta al proprio datore di lavoro con preavviso di almeno di 15 giorni, indicando altresì il periodo prescelto per la fruizione.
Nel caso in cui, invece, il lavoratore voglia godere del periodo facoltativo di astensione alla richiesta scritta dovrà essere allegata una dichiarazione della madre che attesti la volontà della stessa di non usufruire contemporaneamente delle giornate di maternità a lei spettanti.
Il datore di lavoro comunicherà all’Inps le giornate di congedo fruite dal lavoratore attraverso il flusso mensile Uniemens.
La domanda, invece, è da presentarsi direttamente all’Inps in via telematica a cura del padre lavoratore dai seguenti soggetti:
- operai agricoli;
- lavoratori stagionali;
- disoccupati in Naspi o sospesi per intervento degli ammortizzatori sociali;
- lavoratori precari o a tempo determinato dello spettacolo;
- lavoratori domestici.
Francesco Geria – Consulente del Lavoro