Il DL 146/2021 (art. 5 comma 14-quater) interviene in materia di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino provvedendo a convertire ed allineare i valori monetari di riferimento. Si tratta delle scritture contabili indicate all’articolo 14, primo comma, lettera d) del D.P.R. n. 600 del 1973, che devono essere tenute da società, enti e imprese commerciali. Riepiloghiamo le nuove soglie che sottendono all’obbligo delle scritture dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali.
La norma modifica l’art. 1 comma 1 primo periodo del DPR 695/96 stabilendo che le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente e contemporaneamente, ricavi e rimanenze assumono i seguenti valori:
Si tratta di un intervento che provvede a convertire i valori da lire in euro, modificandone leggermente gli importi: ribassando l’importo di riferimento per i ricavi e innalzando l’importo per le rimanenze.
L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai predetti limiti.
È il caso di richiamare alcuni casi particolari:
- per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall’anno solare, l’ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all’anno. Non si effettua, invece, alcun ragguaglio per le rimanenze finali;
- in caso di accertamento, ai fini della determinazione dei limiti indicati, non si tiene conto dei maggiori valori se l’incremento accertato non supera di oltre il 15% i valori dichiarati.
Le norme non prevedono espressamente un termine di decorrenza. Ne deriva che l’aggiornamento dei valori entra in vigore il 21 dicembre 2021 (giorno seguente alla pubblicazione in G.U. della conversione in L. n. 215/2021 del D.L. 146/2021) e pone la questione degli esercizi da prendere in considerazione ai fini della verifica dei nuovi limiti. Analizzando quanto accaduto in occasione della precedente revisione, che ha portato ai chiarimenti contenuti nella circolare ministeriale n. 45/E del 19.2.1997 interpretativa dei nuovi limiti in vigore dal 21 febbraio 1997 (art. 1 comma. 1 del DPR 695/1996), la soluzione potrebbe non essere soddisfacente. Secondo tale impostazione, infatti, per verificare se, nel periodo d’imposta in corso al 21 dicembre 2021 (esercizio 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), sussiste l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, secondo i nuovi limiti, sarebbe necessario prendere in considerazione i periodi di riferimento 2018 e 2019 (l’anno 2020 sarebbe dovuto essere di preparazione per il nuovo adempimento). Tale interpretazione metterebbe, però, in difficoltà gli operatori che si troverebbero oggi a dover implementare un obbligo decorrente dall’inizio dell’inizio del 2021, di fatto senza il necessario anno intermedio di preparazione al nuovo adempimento. Su questo punto, sarebbe opportuno un intervento in via interpretativa.
Secondo la stessa interpretazione, i contribuenti che, in base alle disposizioni previgenti, per il periodo d’imposta 2020 nonché per quelli precedenti erano già obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino non sono più assoggettati all’obbligo, se non hanno superato nel 2019 e nel 2020 i nuovi limiti.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN