Con la Legge di bilancio 2022 è stata introdotta la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio. Il riconoscimento, che rispecchia i principi costituzionali del diritto al lavoro e alla salute, è contenuto nell’art. 1 commi dal n. 927 al n. 944 della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Chiaramente la disposizione non è diretta solo a tutelare il professionista ma anche il cliente, che non deve temere conseguenze a suo carico.
Tuttavia la disposizione è parecchio articolata e, per avere i benefici previsti, devono essere rispettate diverse condizioni, soggettive ed oggettive.
Innanzitutto si deve individuare il libero professionista interessato dalla disposizione citata, ovvero “la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali”.
La situazione tutelata prende in considerazione il caso di ricovero in ospedale per malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero il caso di cure domiciliari (se sostitutive del ricovero ospedaliero) che comportano la morte oppure un’inabilità temporanea assoluta all’esercizio dell’attività professionale.
Le tutele previste dalla legge citata si applicheranno in ogni caso, sia che l’infortunio / la malattia sia imputabile direttamente all’attività lavorativa, sia che non ricada in questa sfera.
Inoltre, è previsto che la situazione tutelata riguardi anche le libere professioniste al verificarsi di diverse situazioni derivanti da uno stato di gravidanza.
L’impedimento deve comportare l’astensione dal lavoro per più di tre giorni, ai sensi dell’art.2 del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In questi casi, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della Pubblica Amministrazione, nei sessanta giorni successivi a quello dell’evento.
I termini sono sospesi, dal giorno del ricovero in ospedale o d’inizio delle cure domiciliari, fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. Gli adempimenti sospesi dovranno essere osservati entro il giorno successivo a quello di scadenza della sospensione.
Nel caso di decesso del professionista, i termini sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data dell’evento; inoltre, entro trenta giorni da tale data, il cliente dovrà notificare il mandato professionale ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione.
La relazione professionista – cliente dovrà essere comprovata da un mandato professionale di data anteriore al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.
Per l’ottenimento della sospensione, si dovrà inviare ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione copia del mandato professionale unitamente alla certificazione medica attestante la situazione nella quale versa il professionista.
Le disposizioni vigenti per i professionisti che esercitano in forma individuale valgono anche nei casi in cui la libera professione sia esercitata in forma associata o societaria, purché il numero dei componenti sia inferiore a tre, oppure il professionista infortunato/malato sia il responsabile, nominato per lo svolgimento dell’incarico professionale.
Per il lasso di tempo che passerà tra la originaria data di scadenza dell’imposta / del tributo sospeso e quella di effettivo pagamento, si applicheranno gli interessi al tasso legale.
Su impulso della Pubblica Amministrazione, la situazione di impedimento del professionista potrà essere verificata dalle A.S.L.
Infine, sono previste pesanti sanzioni pecuniarie e penali per chi beneficerà della sospensione dei termini sulla base di false dichiarazioni / attestazioni, ed invece solo pecuniarie per ogni altra violazione alle disposizioni portate dalle nuove norme. Le stesse sanzioni saranno estese a chiunque favorisca il compimento degli illeciti sopra citati.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo