Il Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021 ha reso obbligatorio a partire dal 15 ottobre fino al 31 dicembre, poi prorogato fino 31 marzo 2022, a chiunque svolga una attività lavorativa di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 al fine di poter accedere ai luoghi in cui l’attività lavorativa è svolta. La disposizione si applica a tutti i lavoratori, anche del settore privato, e quindi ciò vale anche per colf, badanti e baby-sitter. In questo articolo riepiloghiamo i punti più importanti del D.L. 127 del 21/09/21 e degli aggiornamenti avvenuti con i D.L. successivi e in particolare come questi andranno ad impattare sui rapporti di lavoro di colf e badanti.
Il Decreto Legge n. 1 del 07/01/2022 ha stabilito, dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto i 50 anni di età. In aggiunta, dal 15 febbraio 2022 sempre fino al 15 giugno, per tutti i lavoratori sopra i 50 anni è previsto l’obbligo del green pass rafforzato per accedere al luogo di lavoro.
Alle norme sono soggetti tutti i lavoratori, fatti salvi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Il certificato verde, o più comunemente, green pass si ottiene:
- attraverso la vaccinazione, a ogni dose di vaccino viene rilasciata una nuova certificazione: prima dose (dopo 15 giorni), seconda dose o completamento ciclo vaccinale primario, richiamo (booster);
- risultato negativo a un test molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
- guarigione dal COVID-19 da non più di sei mesi.
Per quanto concerne la possibilità di ottenere la certificazione verde tramite risultato negativo a un tampone, non è previsto che il costo di tali esami sia a carico del datore di lavoro, per cui saranno eventualmente i lavoratori stessi a dover sostenere il costo.
I nuovi decreti hanno definito 3 tipologie differenti di green pass, così individuate:
- green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo;
- green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare;
- green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2.
A dover vigilare sul possesso dei requisiti della certificazione verde saranno i datori di lavoro stessi, come già definito dall’D.L. n. 127.
I lavoratori, nel caso comunichino di non essere in possesso di green pass o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono da considerarsi assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza. L’assenza ingiustificata in questione, pur non avendo conseguenze disciplinari e non facendo decadere il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, causerà l’assenza della retribuzione e di qualsiasi altro compenso o emolumento.
È prevista la possibilità per il datore di lavoro (con meno di 15 dipendenti) di sospendere il lavoratore qualora l’assenza ingiustificata superi i 5 giorni. La sospensione non potrà essere superiore a 10 giorni (e comunque non oltre il 31 marzo 2022) e dovrà essere collegata ad un contratto di sostituzione. Ciò significa che, in particolare per quanto riguarda i datori di lavoro di badanti, colf, ecc, è ammessa la sostituzione temporanea del lavoratore impossibilitato al lavoro a causa dell’assenza di certificazione verde.
Eventuali sanzioni per il mancato rispetto delle norme sono previste sia per quanto riguarda il datore di lavoro sia per il lavoratore, in particolare:
- è prevista una sanzione da 400 a 1.000 € per il datore di lavoro che non controlla il green pass;
- è prevista una sanzione da 600 a 1.500 € per il lavoratore domestico che si reca al lavoro senza avere il green pass.
Infine va sottolineato come il licenziamento per assenza di green pass non è ammesso. Tuttavia (in base anche a quanto definito dall’associazione di categoria) nel caso dei contratti per colf e badanti, i quali sono basati sul rapporto di fiducia, qualora questa condizione di fiducia tra le parti venga meno, è sempre possibile interrompere il contratto, ovviamente nel rispetto dei termini di preavviso.
Enrico Querin – Centro Studi CGN