Indennità di disoccupazione NASpI: cosa cambia nel 2022

La NASpI, Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, è stata introdotta dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2015, n. 22, sostituendo le prestazioni di ASpI e mini-ASpI in precedenza riconosciute, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° maggio 2015, allo scopo di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la propria occupazione. Riepiloghiamo le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022.

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • siano in stato di disoccupazione;
  • possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
  • possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.

Tuttavia, il Legislatore riconosce l’indennità di disoccupazione anche nelle seguenti ipotesi:

  • lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa;
  • lavoratrici che hanno rassegnato le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ex articolo 55 del Decreto Legislativo n. 151/2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
  • nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.

La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all’importo stabilito dall’Inps, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile.

Nelle ipotesi, invece, in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo, l’indennità è pari al 75% dell’importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. Per l’anno 2021 l’importo di retribuzione mensile stabilito dall’Inps era pari a 1.227,55€ e il massimale della NASpI a 1.335,40€ (cfr. Circolare Inps n. 7/2021).

L’importo dell’indennità corrisposta si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (cosiddetto décalage).

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (massimo 24 mesi). Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Il Legislatore con Legge di Bilancio 2022 (Legge del 30 dicembre 2021, n. 234) ha modificato alcuni aspetti della normativa di riferimento per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI.

Beneficiari

Per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, sono beneficiari dell’indennità di cui si tratta anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Requisiti di accesso

Il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  • stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo n. 150/2014;
  • almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Pertanto, non è più necessario il rispetto della condizione delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

Con riferimento al requisito delle 13 settimane di contribuzione, l’Inps, con Circolare del 4 gennaio 2022, n. 2, ha espressamente previsto che sono fatti salvi e, quindi, sono considerati utili per l’accesso alla NASpI, i

contributi contro la disoccupazione versati nel settore agricolo precedentemente al 1° gennaio 2022 ai fini del diritto, della misura e della durata della prestazione NASpI, salvo il caso in cui gli stessi ricadano nel quadriennio di riferimento e siano stati già utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione agricola.

Misura dell’indennità

La Legge di Bilancio 2022 ha apportato variazioni anche in riferimento alla misura dell’indennità e, più precisamente, al “meccanismo automatico” di riduzione della NASpI.

In particolare, l’indennità di disoccupazione si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione e non più dal quarto mese.

Inoltre, per i beneficiari che abbiano compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda, la riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione.

Contributo addizionale

Le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici inquadrati nel settore agricoltura, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI (pari all’1,61% dell’imponibile contributivo) per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo.

L’Inps, con Circolare n. 2/2022, ha chiarito che tale obbligo contributivo sussiste sia per i lavoratori assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022 sia per quelli assunti in data antecedente, purché ancora in forza al 1° gennaio 2022.

Inoltre, in caso di licenziamento trova applicazione l’obbligo di versamento del cosiddetto ticket di licenziamento (importo che dovrà essere esposto nel flusso UniEmens utilizzando il codice causale M400).

La Circolare Inps precisa, infine, che il contributivo addizionale pari all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali è dovuto anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato