Investimenti 4.0, dietrofront del MEF: sì al cumulo

Con la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021, il Ministero dell’Economia e Finanza fornisce specifici chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze nell’attuazione degli interventi previsti all’interno del PNRR e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), istituito con Regolamento (UE) 2021/241. Si tratta di una circolare riparativa dopo l’incauta nota n. 14 del 13 ottobre 2021, nella quale si profilava il divieto di cumulo tra i bonus a valere sul PNRR e le altre agevolazioni riguardanti il medesimo investimento.

Procedendo per ordine, la circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del MEF, interpretando l’art. 9 del Regolamento Ue 2021/241, aveva prospettato il divieto di cumulo dei fondi PNRR con risorse ordinarie da bilancio statale. Si trattava di un’interpretazione che non è passata inosservata, suscitando clamore tra gli addetti ai lavori preoccupati per gli investimenti in corso, posto che la misura “Investimento 1: Transizione 4.0” (M1C2-1) del PNRR comprende proprio il credito d’imposta per investimenti in beni (materiali ed immateriali) 4.0 e immateriali standard.

Nel documento di fine anno, i tecnici del ministero precisano che i concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili. In particolare, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Il concetto di cumulo, invece, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “… a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (principio del divieto di doppio finanziamento).

A titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, infatti, parte dei costi sarebbero finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.

Ne discende, in pratica, che per i beni di cui al piano Transizione 4.0, (Credito Ricerca e sviluppo, Formazione 4.0 e Investimenti in beni strumentali 4.0) rientranti tra i progetti finanziati dal PNRR, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato anche da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento).

Alla luce della circolare del MEF in commento, nel caso del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è possibile ammettere la cumulabilità con altre agevolazioni (per esempio, credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno o con il contributo della Nuova Sabatini) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto (art. 1 co. 1059 della L. 1 78/2020; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9/2021).

In sede di applicazione delle diverse agevolazioni su progetti/investimenti, sarà necessario valutare se le norme di riferimento prevedano una qualche forma di divieto di cumulo oppure ne impongano limiti quantitativi. In assenza di divieti ed eventuali limiti quantitativi, le agevolazioni riguardanti il medesimo progetto/investimento sono cumulabili fino a concorrenza del costo complessivo tenendo altresì conto del risparmio d’imposta rispetto ai contributi non tassabili e dei limiti rappresentati dagli aiuti di stato a livello europeo.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN