La Legge di Bilancio 2022 ha apportato alcune modifiche alle diverse detrazioni fiscali previste per il settore dell’edilizia. In questo articolo, in particolare, passiamo in rassegna le principali novità concernenti il visto di conformità.
Le detrazioni edili sono state più volte oggetto di attenzione da parte del Legislatore, che ha introdotto, tra le altre misure, il D.L. Antifrodi (D.L. n. 157/2021). Sono state previste misure di controllo preventivo con specifico riferimento alle ipotesi in cui i contribuenti decidano di avvalersi delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito di imposta. Allo stesso tempo è stato esteso il visto di conformità e l’attestazione di congruità anche in relazione alle spese edili oggetto di opzione agevolata con bonus edilizi diversi dal superbonus 110%. Il decreto legge in questione non è stato convertito e i contenuti ivi previsti sono stati trasfusi nella legge di bilancio per il 2022.
Dall’esame della complessa normativa, resta confermato l’obbligo generalizzato del visto di conformità e di attestazione di congruità sulle spese agevolate che divengono oggetto di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020. È quanto emerge dall’art. 1, comma 29, L. n. 234/2021 che introduce nell’art. 121 del DL 34/2020 il nuovo comma 1-ter, che riprende i contenuti del decreto Antifrodi (D.L. 157/2021), con decorrenza 12 novembre 2021, con l’espressa previsione che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo” (DL 157/2021).
Rispetto al testo precedente, il nuovo comma 1-ter in vigore a partire dal 1° gennaio 2022 contempla alcune cause di esclusione. In particolare, si stabilisce che gli obblighi di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese non si applicano agli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, che:
- rientrano tra le opere già classificate come attività di edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/2021, del DM 2.3.2018, oppure della normativa regionale;
- sono di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro.
Per evitare comportamenti elusivi, viene introdotto il “divieto di effettuare suddivisioni in lotti contrattuali o comunque frazionamenti dei lavori al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente”.
Le cause di esclusione dagli obblighi di visto di conformità e attestazione di congruità appena indicate non operano nel caso in cui si tratti di interventi le cui spese sono agevolate con il bonus facciate (ex art. 1 co. 219 della L. 160/2019).
Dal momento che le cause di esclusione decorrono dal 1° gennaio 2022, si pone la questione delle spese sostenute e/o delle opzioni esercitate nel periodo precedente i cui modelli di comunicazione delle opzioni non sono stati presentati telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2021. Si ritiene ragionevole affermare che le cause di esclusione possano già operare per le comunicazioni delle opzioni a partire dal 1° gennaio 2022 (entro il termine del 16 marzo 2022) sebbene si tratti di spese già sostenute precedentemente riconducibili nel catalogo dell’edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Allo stesso tempo, il legislatore della legge di bilancio per il 2022 pone rimedio alla dimenticanza di non aver espressamente previsto, in sede di D.L. Antifrodi, la detraibilità delle spese sostenute per visto di conformità e attestazione di congruità per i bonus cd minori. Infatti, in caso di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito (ex art. 121 del DL 34/2020), l’art. 1, comma. 29, L. n. 234/2021 introduce nel corpo dell’art. 121 anche l’espressa previsione della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio dei predetti visti e attestazioni.
Almeno su questo aspetto, il quadro normativo ritrova una sua coerenza prevedendo la detraibilità del visto e delle asseverazioni sia per quanto concerne il superbonus 110% che gli altri bonus cd minori.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN