Sono ricomprese nella Legge di Bilancio 2022 le misure di cui al Decreto Antifrodi, con alcune modifiche riguardo ai controlli dell’Agenzia delle entrate in merito alle cessioni dei crediti per bonus edilizi.
All’art.1 c.30 della Legge 234/2021 si conferma, con alcune modifiche, l’inserimento del nuovo art. 122-bis nel D.L. 34/2020 previsto dal Decreto Antifrodi, abrogato dal c.41 della medesima Legge, pur ritenendo validi gli effetti dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore) al 31 dicembre 2021.
Nello specifico, l’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione di cessione del credito, può sospenderne gli effetti per un periodo massimo di trenta giorni, nel caso in cui si presentino profili di rischio riferiti:
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai medesimi soggetti;
- ai dati relativi ai crediti ceduti e ai soggetti interessati, sulla base di informazioni presenti in Anagrafe tributaria o in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- alla coerenza e regolarità dei dati indicati in tali comunicazioni e nelle opzioni, sempre in riferimento ai dati presenti in Anagrafe tributaria o in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
Se sono veritieri i rischi accertati, l’Agenzia blocca la comunicazione di cessione, che risulta quindi non effettuata, informando immediatamente il soggetto che l’ha trasmessa. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la stessa è considerata valida.
Gli operatori finanziari hanno il divieto di procedere all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di operazioni vietate dalla normativa antiriciclaggio; rimangono in essere gli obblighi di segnalazione previsti.
Ai commi dal 31 al 36, infine, della medesima Legge viene evidenziato che l’Agenzia delle entrate, in merito alle detrazioni relative ai bonus edilizi e alla cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 (artt. 121 e 122 del D.L. 34/2020) può procedere con atto di recupero notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione – pena decadenza – per gli importi dovuti e non versati, compresi quelli indebitamente percepiti, con applicazione delle relative sanzioni e applicazione degli interessi dovuti.
Rita Martin – Centro Studi CGN