La vendita dei biglietti per i tour virtuali a carattere turistico-museale, limitatamente ai luoghi indicati dall’articolo 10 del D.P.R. 633/72, non rileva ai fini IVA ai sensi dell’art. 10 del decreto IVA al pari delle visite in presenza. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 1 del 3 gennaio 2022.
Le limitazioni alla mobilità a causa della pandemia da Covid-19 hanno spinto musei, gallerie e pinacoteche a gestire la vendita dei propri servizi attraverso soluzioni innovative e tecnologiche per portare l’arte e la bellezza di tanti luoghi suggestivi nelle case delle persone.
Sono nati così diversi servizi che offrono tour interattivi e immersivi con tanto di guida turistica che commenta e spiega a famiglie o a intere scolaresche l’arte e la storia dei luoghi virtuali o delle ricostruzioni degli ambienti tridimensionali visitati, con tanto di fotografie ad alta definizione che consentono di scoprire dettagli e particolari, altrimenti invisibili ad occhio nudo.
Nel caso che trattiamo oggi, una startup innovativa che ha per oggetto principale l’offerta di un innovativo servizio di esperienze virtuali tramite l’utilizzo di una piattaforma software, di contenuti multimediali e della formazione digitale degli operatori turistici, chiede all’Agenzia delle Entrate chiarimenti sul corretto inquadramento ai fini IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 dei servizi offerti alla propria clientela.
In particolare, l’articolo 10, al primo comma, n. 22 prevede l’esenzione IVA sulle prestazioni di servizi inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili, in quanto servizi di rilevante utilità sociale e culturale. Ricordato questo, la società istante chiede se la stessa norma di legge sia applicabile alla vendita degli accessi di tour virtuali, a carattere turistico-museale, forniti dalla stessa ai propri clienti attraverso internet.
Gli acquirenti e utilizzatori dei suddetti servizi di tour virtuali sono soggetti privati, che tramite la piattaforma software hanno la possibilità di interagire con la guida turistica per proporre domande dirette e commenti su ciò che viene mostrato nel tour virtuale.
Al fine di chiarire il dubbio, l’Agenzia delle Entrate precisa che dal 1° gennaio 2015, sono in vigore le nuove norme in materia di territorialità ai fini IVA per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per quelli prestati per via elettronica, recepite dall’articolo 7-sexies e seguenti della legge IVA.
L’Agenzia ricorda inoltre che, per individuare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i servizi elettronici, occorre fare riferimento all’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 282/2011 dove viene precisato che “i servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui alla Direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza delle tecnologia dell’informazione” (natura automatizzata della prestazione).
Premesso ciò, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i servizi di tour virtuali nei musei e negli altri luoghi di cui all’art. 10, c.1 n. 22, con possibilità di interazione con la guida turistica abilitata, possono essere assimilati a delle vere e proprie visite guidate, non evidenziando differenze di sorta rispetto ai tour in presenza.
I tour virtuali in diretta in musei e simili offerti dall’istante sono delle vere e proprie visite personalizzate, con possibilità di interazione dei clienti con la guida turistica abilitata e lo strumento elettronico è solo un mezzo per accedere a tale servizio. In questo caso, quindi, dal punto di vista fiscale, il servizio offerto non è un servizio prestato tramite mezzi elettronici (lo strumento elettronico è soltanto un mezzo per fruire dei servizi).
Ragion per cui, sui “ticket” per il tour virtuali a “musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”, venduti dalla società istante, l’inquadramento fiscale deve essere lo stesso di quello riservato ai tour in presenza.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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