Dallo scorso 18 gennaio il Ministero della disabilità ha comunicato i documenti necessari per poter usufruire della riduzione dell’Iva in caso di acquisto di auto per soggetti disabili.
Il Ministero rende noto, con un Comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, che dal 18 gennaio scorso, per usufruire dell’aliquota Iva ridotta al 4% per le cessioni e le importazioni di veicoli adattati agli invalidi, è sufficiente presentare la seguente documentazione:
- fotocopia della patente speciale di guida contenente l’indicazione di adattamenti per il veicolo (anche di serie) prescritti dalle commissioni mediche locali
- autocertificazione di atto notorio attestante che nei 4 anni anteriori alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell’aliquota agevolata; nel caso di cancellazione nel predetto periodo dal Pubblico registro automobilistico (PRA), è necessario il certificato rilasciato dal PRA.
Non sarà quindi più necessario presentare il certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali attestante le ridotte o impedite capacità motorie, né copia del certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida.
Si ricorda che possono usufruire dell’aliquota ridotta i soggetti:
- non vedenti e sordi
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai seguenti veicoli:
- autovetture destinate al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
- autoveicoli per il trasporto promiscuo, anche per attività lavorativa
- autoveicoli specifici muniti permanentemente di attrezzature speciali
- autocaravan muniti permanentemente di attrezzature speciali con trasporto per massimo7 persone
- motocarrozzette a tre ruote destinate al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiate di idonea carrozzeria
- motoveicoli per trasporto promiscuo a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
- motoveicoli per trasporti specifici a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar”, che possono essere condotte senza patente. La detrazione spetta, inoltre, per l’acquisto di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità. Per l’acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell’aliquota Iva ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
Le auto acquistate da società cooperative, enti pubblici e privati e destinate al trasporto di disabili non possono godere dell’agevolazione.
Rita Martin – Centro Studi CGN