Gli scaglioni di reddito per la tassazione Irpef a partire dal 1° gennaio 2022 sono rimodulati dalla Legge di Bilancio 2022, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Sono inoltre modificate le modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Analizziamoli nel dettaglio.
La Legge 234/2021 – c.d. Legge di Bilancio 2022 – pubblicata in G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021, all’art.1, comma 2 modifica l’art.11 c. 1 del Tuir e introduce i nuovi scaglioni reddituali con le aliquote di tassazione di riferimento.
Con le novità istituite, l’imposta si modifica come di seguito indicato:
- è soppressa l’aliquota del 41%;
- la seconda aliquota Irpef è ridotta dal 27% al 25%;
- la terza aliquota Irpef è ridotta dal 38% al 35% ed applicata ai redditi fino a 50.000 euro;
- per i redditi superiori a 50.000 euro, l’aliquota Irpef 2022 è pari al 43%; tale aliquota fino al 31 dicembre 2021 era prevista oltre i 75.000 euro di reddito.
Alle nuove aliquote di calcolo dell’Irpef si aggiunge una rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendete, assimilati a quelli da lavoro dipendente e di pensione.
Nuove detrazioni da lavoro dipendente (art.13 c.1 lett. a), b) e c) del Tuir):
La detrazione viene poi aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro e fino ai 35.000 euro (comma 1.1).
Nuove detrazioni per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (art.13 c.5 lett. a) e b) del Tuir):
La detrazione viene poi aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro e fino ai 17.000 euro (comma 5-bis).
Nuove detrazioni per i redditi da pensione (art.13 c.3 lett. a), b) e c) del Tuir):
La detrazione viene poi aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro e fino ai 29.000 euro (comma 3-bis).
Sempre la Legge 234/2021, all’art.1 c.3 conferma, con modifiche, il riconoscimento del trattamento integrativo (c.d. bonus 100 euro) erogato ai lavoratori dipendenti e ai percettori di alcuni redditi assimilati.
L’importo è riconosciuto per euro 1.200 fino a 15.000 euro di reddito; per la quota di reddito da 15.001 a 28.000 euro spetta il medesimo importo, a condizione che l’ammontare dell’imposta lorda sia superiore alla somma delle detrazioni relative alle spese sostenute entro il 31.12.2021 e cioè:
- carichi di famiglia e redditi di lavoro autonomi, di cui agli artt.12 e 13 c.1 del Tuir;
- oneri per prestiti e mutui contratti fino al 31.12.2021, di cui all’art.15 c.1 lett. a) b) e c) del Tuir;
- rate di ristrutturazioni, di cui all’art.16-bis del Tuir;
- altre detrazioni.
In tal caso il trattamento integrativo è riconosciuto per l’importo, non superiore a euro 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda.
Infine, è abrogato il comma 2 dell’art.1 del D.L. 3/2020 in merito all’ulteriore detrazione fiscale per redditi da lavoro dipendente e assimilati.
Rita Martin –Centro Studi CGN