Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto del 12 ottobre 2021, ha definito i criteri finalizzati all’individuazione dei soggetti destinatari e dei relativi requisiti che devono possedere, per la presentazione delle domande volte ad accedere al beneficio del contributo mensile a favore del genitore disoccupato o monoreddito, con figli disabili a carico.
Trattasi di una misura introdotta dalla legge di Bilancio 2021, inizialmente riconosciuta solo alla figura della madre single e successivamente estesa anche al padre single. Per un approfondimento, si veda l’articolo “Legge di bilancio 2021: bonus mamme single con figli disabili”.
Ai sensi dell’art.3 del decreto in esame, il beneficio viene corrisposto dall’INPS con cadenza mensile a fronte della domanda presentata dal genitore. L’importo è pari a 150,00 € e viene corrisposto per l’intera annualità a partire dal mese di gennaio.
Va opportunamente precisato che l’importo dell’assegno aumenta in base al numero dei figli a carico disabili.
Di conseguenza, si potranno avere le seguenti casistiche:
- nel caso di due figli a carico con una disabilità di almeno il 60%, l’importo erogato sarà di 300,00 € mensili complessivi;
- nel caso di più di due figli a carico con una disabilità di almeno il 60%, l’importo erogato sarà di 500,00 € mensili complessivi.
Si ricorda che un figlio è da considerarsi fiscalmente a carico, nelle seguenti ipotesi:
- percettore di un reddito inferiore a 4.000,00 €, fino a 24 anni;
- percettore di un reddito inferiore a 2.840,51 €, con più di 24 anni.
Modalità di presentazione della domanda
Ai sensi del successivo art.4 del decreto in esame, la domanda deve essere presentata annualmente dal genitore che intende usufruire del beneficio, in via telematica, secondo le modalità e le scadenze definite con propria Circolare dall’INPS, utilizzando i modelli predisposti dal medesimo istituto.
La domanda dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal genitore interessato, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445, attestante il possesso dei seguenti requisiti:
- essere residente in Italia;
- avere un ISEE in corso di validità non superiore a 3000,00 €. Nel caso di nuclei familiari comprendenti minorenni, l’ISEE deve essere calcolato ai sensi dell’ 7 del Decreto del Consiglio dei Ministri n° 159 del 2013;
- essere disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale (presenza di un solo genitore);
- fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico con una disabilità riconosciuta non inferiore al 60%.
Per genitore disoccupato si intende:
- persona priva di impiego;
- persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi la somma di 145,00 € annui;
- persona il cui reddito da lavoro autonomo non superi la somma di 800,00 € annui.
Per genitore monoreddito si intende:
- un soggetto che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, indipendentemente, sia pure prestata in favore di più datori di lavoro;
- un soggetto percettore di un trattamento pensionistico previdenziale.
Non si deve tener conto di eventuali ulteriori trattamenti assistenziali e in ogni caso si prescinde dalla eventuale proprietà della casa di abitazione.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con il reddito di cittadinanza.
Il beneficio in oggetto verrà garantito entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023. Nell’eventualità in cui la copertura finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le domande presentate, si darà precedenza ai richiedenti aventi l’ISEE più basso. Mentre a parità di reddito ISEE, verrà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti.
Riconoscimento della disabilità
Come è noto, per quanto riguarda i minori, nel verbale redatto dalla Commissione medica competente, l’handicap non viene espresso in percentuale, fatta eccezione per i minori di età superiore a 15 anni che abbiano l’esigenza di iscriversi nelle liste di collocamento.
Si era quindi posto il problema della modalità con la quale il genitore avrebbe potuto dimostrare che il figlio minore fosse affetto da una disabilità di almeno il 60%.
Il problema trova la sua soluzione nella dichiarazione ISEE, la quale, pur non indicando la percentuale di disabilità, individua tre classi di disabilità:
- disabilità media;
- disabilità grave;
- non autosufficienza.
In merito ai minori, l’appartenenza ad una delle tre classi viene stabilita sulla base delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Si è altresì ritenuto che tali classi possano essere equiparate per analogia ad una disabilità superiore al 60%.
Di conseguenza, è sufficiente che nella dichiarazione ISEE il minore sia inserito in una delle tre classi affinché sia soddisfatta la condizione che dà diritto al beneficio.
Decadenza e sospensione del beneficio
Il diritto al bonus decade, oltre che nell’eventualità in cui venga meno uno dei requisiti di cui all’art. 4, anche nelle seguenti ipotesi:
- decesso del figlio;
- decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento del figlio ai terzi.
Al verificarsi di una di queste ipotesi di decadenza del beneficio, il genitore ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente all’Inps.
Si può verificare anche una immediata revoca del beneficio da parte dell’Inps, qualora, a seguito di verifiche e controlli, emerga il mancato possesso dei requisiti. Rimane fermo l’obbligo del genitore alla restituzione di quanto indebitamente percepito maggiorato dalle sanzioni previste normativamente.
Un’ultima ipotesi che va presa in considerazione è quella in cui vi sia un temporaneo ricovero del figlio con disabilità presso istituti di cura di lungo degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica. In tal caso, il beneficiario deve informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutta la durata del ricovero.
Enrico Cusin – Centro Studi CGN