L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 109 del 27 gennaio 2022, ha fornito ulteriori chiarimenti sull’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.
Come noto, in sede di conversione del Decreto fiscale (DL n. 146/2021), è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva nel caso in cui si scelga di impiegare in azienda lavoratori autonomi occasionali. L’azienda committente dovrà inviare tale comunicazione, tramite e-mail, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. L’informativa dovrà avere i seguenti contenuti minimi:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- ammontare del compenso (qualora stabilito al momento dell’incarico);
- data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi concluso il rapporto.
Ma tutti i committenti sono obbligati ad inviare tale comunicazione? L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 109 del 27 gennaio, risponde negativamente. Sono infatti esonerati dall’obbligo i seguenti soggetti:
- gli enti del terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale;
- le aziende di vendita diretta a domicilio, che non sono tenute all’invio dei dati dell’incaricato alla vendita occasionale;
- gli studi professionali;
- le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
- i partiti politici;
- le organizzazioni culturali e religiose;
- le Onlus.
Sono inoltre escluse da tale obbligo di informativa:
- le prestazioni intellettuali rese da correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival, relatori in convegni e conferenze, redattori di articoli e testi;
- le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo;
- le prestazioni di lavoro autonomo svolte in favore delle ASD e SSD;
- i rapporti con la PA;
- i rapporti di lavoro domestico.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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