Comunicazioni al sistema tessera sanitaria per il 2022 con scadenza semestrale anziché mensile. Il MEF, con il decreto del 2 febbraio 2022 pubblicato sulla GU n. 32 dell’8 febbraio 2022, riscrive le scadenze per la trasmissione delle spese sanitarie per l’anno 2022 replicando la tempistica dell’anno precedente.
Il nuovo calendario aggiornato di cui all’articolo 7 del DM del 19 ottobre 2020 modifica nuovamente la periodicità di trasmissione riportandola al periodo semestrale. In particolare, le trasmissioni dovranno essere effettuate:
- entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022;
- entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022.
Lo stesso decreto ministeriale formalizza la proroga all’8 febbraio 2022 della scadenza del 31 gennaio 2022 prevista per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021, come era stato anticipato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 28825 dello scorso 28 gennaio.
Altra scadenza da tenere in considerazione riguarda il prossimo 15 febbraio. È il termine stabilito dall’art. 2 comma 2 del DM 2 febbraio 2022 per la trasmissione di eventuali correzioni ai dati delle spese effettuate nell’anno 2021 e già inviati al Sistema Tessera Sanitaria.
A partire dall’anno prossimo, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023, stando al decreto in commento, il termine di scadenza delle trasmissioni al sistema di tessera sanitaria sarà entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
Sono interessati alla proroga anche i seguenti soggetti abilitati allo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria:
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- tecnico audiometrista;
- tecnico audioprotesista;
- tecnico ortopedico;
- dietista;
- tecnico di neurofisiopatologia;
- tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- igienista dentale;
- fisioterapista;
- logopedista;
- podologo;
- ortottista e assistente di oftalmologia;
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- terapista occupazionale;
- educatore professionale;
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.
Per le spese veterinarie, invece, l’invio dei dati relativi all’anno 2021 da parte dei soggetti obbligati deve essere effettuato entro il 16 marzo 2022 per via dell’art. 6-bis, comma 4, D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019.
Ai fini della compilazione e trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento, a prescindere dalla data del documento fiscale.
Circa la periodicità mensile dell’adempimento, gli organi di rappresentanza dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC e ANC) sono dell’avviso che il termine di scadenza dell’adempimento debba essere semestrale come regola anziché come deroga. Si tratta, argomentano, di un adempimento finalizzato alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, e la periodicità mensile di trasmissione dei dati si profila del tutto ingiustificata:
- da una parte, la trasmissione mensile non comporta alcun vantaggio per l’amministrazione finanziaria che mette a disposizione dei contribuenti i dati per la precompilata a partire da fine aprile;
- dall’altra, la mensilità delle trasmissioni crea solo disagi agli operatori che devono gestire una serie di scadenze mensili rese complicate da una gestione ancora in formato cartaceo dei documenti di spesa da parte di medici e operatori sanitari.
La periodicità semestrale avrebbe il vantaggio di evitare adempimenti inutili in un contesto di scadenze plurime favorendo i contribuenti e i loro professionisti.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN