Sono state pubblicate le check list in materia di agevolazioni denominate ecobonus, sismabonus e bonus ristrutturazioni a cura del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) e della Fondazione nazionale commercialisti (Fnc). Si tratta di documenti che rappresentano una guida necessaria per orientarsi nella complessa normativa riguardante il rilascio del visto di conformità relativo ai bonus edili, sia per l’utilizzo della detrazione in dichiarazione che per l’esercizio delle opzioni relative alla cessione del credito o sconto in fattura.
Le guide seguono la rotta degli ultimi interventi legislativi e chiarimenti di prassi. In particolare, si segnala:
- la proroga della comunicazione relativa all’opzione di cessione del credito o sconto in fattura contenuta all’art. 1 comma 29 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) che estende tale possibilità alle spese sostenute nel 2022, 2023, 2024 e, limitatamente a quelle agevolate con il superbonus 110%, anche a quelle sostenute nel 2025;
- l’introduzione dell’obbligo generalizzato di visto di conformità e di attestazione di congruità sulle spese agevolate che divengono oggetto di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 (nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, introdotto dal citato art. 1 comma 29 L. n. 234/2021);
- la detraibilità della spesa sostenuta dal contribuente per gli onorari professionali per asseverazioni e visti, in ragione dei limiti di spesa agevolabili, sia per quanto concerne il superbonus che i cd bonus minori. Si tratta di un intervento normativo atteso, a cui ha fatto seguito il chiarimento a cura dell’Agenzia delle Entrate che ha riconosciuto la detraibilità delle spese “indipendentemente dal momento del relativo sostenimento”, e, quindi, anche se pagate nel 2021.
La produzione normativa degli ultimi tempi mette sempre più in difficoltà l’operatore, che si ritrova ad operare in una selva di norme e regolamenti. Le check list rappresentano strumenti di supporto per il professionista di carattere generale, che non possono esaurire i controlli da effettuare. Spetta, infatti, solo al professionista incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione necessaria attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN