Fondo perduto turismo: ecco i codici tributo per la restituzione spontanea dei contributi non spettanti

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 7 del 14 febbraio 2022, ha istituito i codici tributo per consentire alle imprese turistico-ricettive di restituire spontaneamente i contributi a fondo perduto non spettanti.

Come noto, l’art. 182, co. 1 del DL n. 34/2020 (decreto Rilancio), così come convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, al fine di sostenere le attività turistiche colpite duramente dalla pandemia da Covid-19, ha creato un fondo ad hoc di 265 milioni per l’anno 2020 e di 100 milioni per il 2021. Tale ingente stanziamento è stato poi gestito dall’Agenzia delle Entrate, su apposita convenzione stipulata con il Ministero del Turismo, per erogare i contributi a fondo perduto.

Nel secondo semestre del 2021 sono state tante le imprese turistico-ricettive che hanno ricevuto l’aiuto economico sopra citato, molte anche senza averne diritto. La Risoluzione n. 7 del 14 febbraio chiarisce la modalità attraverso la quale sarà possibile restituire spontaneamente il contributo a fondo perduto non spettante. Tramite modello F24 ELIDE con i seguenti codici tributo:

  • “8140” denominato “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”;
  • “8141” denominato “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”;
  • “8142” denominato “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”.

Nella sezione CONTRIBUENTE, nei campi codice fiscale e dati anagrafici, andranno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.

Nella sezione ERARIO ED ALTRO, andranno indicati:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8140, 8141 oppure 8142);
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;
  • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/