Adesioni e revoche entro il 28 febbraio. È il termine previsto per aderire all’opzione che prevede la riduzione contributiva oppure per revocare la scelta da parte dei soggetti in regime forfettario.
L’art. 1 comma 54-89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) disciplina il regime fiscale c.d. forfetario per gli autonomi che esercitano attività d’impresa, arte o professione in forma individuale. Accanto al regime fiscale più favorevole, la normativa prevede un regime di contribuzione ridotta per quanto concerne il profilo previdenziale.
L’agevolazione contributiva è rivolta esclusivamente agli imprenditori individuali iscritti alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi commercianti e artigiani. Restano esclusi dal beneficio in esame i lavoratori autonomi iscritti, a fini previdenziali, alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, oppure alle Casse professionali private.
I principali riferimenti interpretativi riferiti alla contribuzione ridotta per i contribuenti in regime forfettario sono contenuti nelle Circolari INPS n. 29 del 10 febbraio 2015 e n. 35 del 19 febbraio 2016, richiamate anche nella recente Circolare n. 22 del 8 febbraio 2022.
L’agevolazione consiste nella determinazione dei contributi dovuti alle predette Gestioni applicando al reddito forfetario “la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento”. La riduzione opera sia per il calcolo della contribuzione fissa sul minimale di reddito, sia per quella eventualmente proporzionale sul reddito eccedente. L’agevolazione non spetta laddove al contribuente sia stata già riconosciuta la riduzione della contribuzione al 50% prevista per i lavoratori aventi più di 65 anni di età e già pensionati.
Si tratta di un’agevolazione contributiva opzionale che viene riconosciuta previa domanda da trasmettere all’INPS. In particolare, i soggetti in regime forfetario esercenti attività d’impresa al 31.12.2021 che intendano aderire per la prima volta all’agevolazione contributiva, in questo caso per l’esercizio contributivo 2022, hanno l’onere di:
- compilare il modello telematico all’interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell’INPS;
- a pena di decadenza, presentare il modello entro il prossimo 28 febbraio 2022.
Nel caso in cui il soggetto non risulti ancora titolare di posizione attiva, si dovrà procedere presentando il modello cartaceo direttamente all’INPS competente.
La richiesta di contribuzione ridotta vale fino a revoca purché permangano i requisiti relativi al regime forfettario oppure non venga inviata espressa rinuncia.
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa, arte o professione nel 2022 aderendo al regime forfettario, per utilizzare l’agevolazione contributiva, devono presentare la domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell’INPS con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS.
Sebbene le norme in commento vengano qualificate come agevolazioni, si tenga presente che, per l’accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2 comma 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS. In forza di tale norma, il pagamento di contributi ridotti comporta una corrispondente riduzione proporzionale dei mesi accreditati ai fini pensionistici.
L’agevolazione contributiva in favore dei soggetti in regime forfettario cessa in tutti i casi in cui viene meno il regime fiscale di favore, per perdita dei requisiti o volontariamente, trattandosi di un beneficio strettamente legato al regime fiscale di vantaggio. La riduzione contributiva viene meno a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento (opzione o fuoriuscita). Qualora l’opzione per il regime forfettario cessi per effetto dell’accertamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della sua illegittima fruizione, l’agevolazione contributiva viene meno retroattivamente, a partire dall’anno per il quale è stata accertata l’assenza dei presupposti per il regime forfetario.
È possibile revocare l’agevolazione tramite una comunicazione da inoltrare all’INPS entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Per effetto della revoca, il regime contributivo ordinario verrà ripristinato a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni pervenute all’Istituto in data successiva al 28 febbraio determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Il passaggio al regime previdenziale ordinario determina, in ogni caso, l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato.
Le modalità di presentazione della revoca sono analoghe a quelle già definite dell’INPS per la precedente domanda di agevolazione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN