L’art. 1 c. 711 della Legge di Bilancio 2022 prevede la possibilità di sospendere il calcolo delle quote degli ammortamenti dei beni anche con riferimento al bilancio relativo all’ esercizio 2021, ma non in tutti i casi.
A breve si eseguiranno le scritture di assestamento dei bilanci d’esercizio del periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021 e tra queste spiccano quelle riguardanti le quote d’ammortamento.
Come è noto, le scritture relative alle quote di ammortamento sono caratterizzate dall’imputazione all’esercizio in corso di una quota di costo anticipato – pluriennale, relativo ad un bene, che mantiene la sua utilità nel corso del tempo e cioè che cede la propria utilità in più esercizi.
Questa è la regola generale, ma già dall’anno scorso sono state emanate norme tendenti ad “isolare” gli effetti negativi prodotti dalla pandemia da COVID-19 sui conti economici delle imprese.
A tal proposito è intervenuto l’art 60 commi da 7bis a 7 quinquies del D.L. n. 104/2020 conv. con modificaz. dalla L. n. 126/2020, secondo il quale le società che redigono i bilanci secondo i principi contabili nazionali hanno avuto la possibilità di sospendere per l’anno 2020 il procedimento di ammortamento dei beni materiali ed immateriali.
Pertanto, in virtù di ciò, le società hanno avuto la possibilità di NON effettuare, per l’esercizio in corso al 15 agosto 2020, l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, anche in parte, e quindi FINO al 100% della quota prevista inizialmente.
La quota di ammortamento non contabilizzata nel bilancio 2020 si è dovuta iscrivere nel conto economico dell’esercizio successivo e con lo stesso criterio si sono dovute differire le quote successive, prolungando così il piano di ammortamento originario di un anno.
Come riporta il documento del 17 marzo 2021 della Fondazione Nazionale Commercialisti, non sempre però ciò è stato possibile, per via di eventuali vincoli contrattuali gravanti sul bene.
Nei casi in cui le società si siano avvalse del differimento del calcolo delle quote di ammortamento, si è dovuta iscrivere in bilancio (tra le “Altre riserve”) una riserva indisponibile, indicandone in nota integrativa, l’adozione e le influenze sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria, e del risultato d’esercizio.
In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, si è dovuta integrare la riserva utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva si è dovuta integrare, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
Per equiparazione informativa di una notazione di bilancio così rilevante, tra soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa ed esonerati (ai sensi dell’art. 2435 ter C.C.), si ritiene che le micro-imprese dovevano inserire le notizie di cui si tratta in calce allo stato patrimoniale.
Nell’esercizio 2020, la deduzione fiscale delle quote è stata ammessa nei limiti previsti dal T.U.I.R., anche se non si è proceduto all’imputazione del costo a conto economico.
Pertanto, nel caso in cui gli ammortamenti non imputati in bilancio siano stati invece dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, l’iscrizione della riserva è dovuta avvenire al netto delle Imposte differite da stanziare.
Adesso, il perdurare della difficile situazione economico-finanziaria in cui versano le imprese ha indotto il legislatore a ritornare sull’argomento.
Ed infatti, con l’art. 1 c. 711 della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), viene estesa la possibilità di sospendere le quote degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, anche con riferimento ai bilanci relativi all’esercizio 2021, ma (e qui sta la novità) non in tutte le situazioni.
Infatti, potranno beneficiare della riproposizione della norma ai fini dei bilanci 2021 soltanto coloro che nel bilancio 2020 non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Pertanto la disposizione non si applica a tutti i casi in cui, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, si sia proceduto ad effettuare gli ammortamenti, anche solo in parte.
A parere di chi scrive, in assenza di ulteriori precisazioni della norma, oggettivamente, la rinnovata sospensione potrà riguardare gli stessi beni per i quali nello scorso esercizio NON si è proceduto al calcolo della quota di ammortamento.
Per ogni approfondimento sul tema, anche in ordine alle scritture in partita doppia da eseguire per gli accantonamenti a riserva, si rinvia al prezioso documento emanato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti il 17 marzo 2021.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo