In caso di spese sostenute a cavallo tra il 2021 e il 2022 riferite ad un unico SAL, l’opzione per la cessione del credito d’imposta potrà essere fatta esclusivamente per la quota di spesa sostenuta nel 2022. A fornire il chiarimento è stata l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 56 del 31 gennaio 2022.
Nel caso di specie, il soggetto istante intende avvalersi della cessione del credito corrispondente alla detrazione d’imposta derivante da dei lavori di efficientamento energetico realizzati nella propria unità familiare. A fronte di tali interventi ha versato acconti nel 2021 e nel 2022 verserà altri acconti nonché il saldo finale, pertanto il primo SAL verrà emesso nel 2022 e risulterà formato da spese sostenute in entrambi gli anni. La domanda posta all’Agenzia delle Entrate è la seguente: considerato che le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 sono andate a costituire un unico SAL, sono cedibili entrambe ad un istituto di credito? E in caso affermativo, quale annualità andrà indicata nella comunicazione di esercizio dell’opzione?
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 56, ha lasciato aperta la strada per la cessione del credito esclusivamente per le spese sostenute nel 2022, secondo il criterio di cassa.
Infatti, in base all’art. 1-bis dell’art. 121 del decreto rilancio (DL n. 34/2020), l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL). Inoltre, per gli interventi ammessi al superbonus, i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. Nel caso del contribuente istante, considerato che il primo SAL sarà emesso nel 2022, sarà possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al superbonus solo per l’importo pagato nel 2022. Per gli acconti corrisposti nel 2021 si potrà optare esclusivamente per la fruizione in dichiarazione dei redditi, con la possibilità di cedere la restante parte esclusivamente per le successive rate di detrazione non fruite.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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