Il 26 marzo scorso sono scaduti definitivamente i termini per accertare l’anno d’imposta 2015. Riepiloghiamo gli elementi normativi e interpretativi della questione che avranno effetti anche per gli esercizi futuri.
In via generale, lasciando da parte i termini per le azioni in ambito penal-tributario, per i periodi d’imposta fino al 2015:
- i termini di decadenza da considerare erano stabiliti al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- in caso di omessa dichiarazione, il termine ultimo era stabilito al quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Il periodo d’imposta 2015, però, è stato oggetto della complessa normativa emergenziale in materia di Covid di cui all’art. 157 del DL 34/2020 nonché dell’art. 67 del DL 18/2020 che ne ha condizionato i termini.
La questione sorge per via dell’art. 67 comma 1 del DL 18/2020 che così recita: “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Considerando, altresì, la norma di cui all’art. 157, DL 34/2020 riguardante la notifica degli atti, per il 2015, la situazione si presenta in questi termini:
- per l’omessa dichiarazione dell’annualità 2015 (redditi, Iva, Irap, sostituti d’imposta), i termini dell’azione decadenziale sono spirati al 26 marzo 2022 (anziché al 31 dicembre 2021);
- per le dichiarazioni presentate per l’annualità 2015 i cui termini di notifica degli atti sarebbero dovuti scadere il 31 dicembre 2020, per via del differimento degli atti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, il provvedimento accertativo andava notificato entro il 28 febbraio 2022.
La questione si pone in maniera dubitativa e critica per quanto concerne le annualità dal 2016 fino al 2018, secondo il seguente ragionamento logico:
- i termini decadenziali ordinari avrebbero dovuto osservare la scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, o del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata nel caso di sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti. Ad esempio, se la dichiarazione relativa al 2016 è stata regolarmente presentata, il termine di decadenza per l’accertamento risulterebbe il 31 dicembre 2022;
- in applicazione dell’art. 67 del DL 18/2020 che, secondo la dottrina prevalente, ha portata generale, lo slittamento di 85 giorni si verifica anche per i periodi successivi dal 2016 al 2018, vale a dire per tutte le annualità i cui termini dell’attività di controllo si collocano lungo l’arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020. Secondo tale tesi, dunque, le scadenze dell’accertamento sono prorogate di 85 giorni per tutti gli anni a venire con riferimento alle annualità 2016-2018.
La tesi della “portata generale” della norma di differimento ha consentito all’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2022, nonché alla Guardia di Finanza (circ. 14 febbraio 2022 n. 0043494) di poter affermare che tutti i termini per la notifica degli atti impositivi di natura accertativa (accertamenti, avvisi di liquidazione, di recupero di crediti di imposta) sono prorogati, sino all’anno di imposta 2018, per 85 giorni.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN