Per fruire del superbonus 110% nonché degli altri bonus edili sarà necessario, a pena di decadenza, che i lavori siano eseguiti da imprese che applicano i CCNL dell’edilizia. Il nuovo obbligo, introdotto dal decreto Antifrodi, dovrà essere verificato in sede di apposizione del visto di conformità a cura dei professionisti abilitati.
L’art. 4 del D.L. n. 13/2022, rubricato “Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro” dispone che “per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”
In particolare, si evidenziano i seguenti aspetti essenziali:
- il richiamato allegato X, del D.lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, contiene l’Elenco dei lavori di ingegneria civile tra i quali si richiamano quelli tipici che caratterizzano i bonus edili (per es: lavori di demolizione, opere e impianti, manutenzione ordinaria o straordinaria);
- l’importo dei lavori deve essere superiore a euro 70.000. Si ritiene che la locuzione “importo superiore a” debba essere intesa quale soglia comprensiva dell’IVA;
- i benefici fiscali in materia edilizia richiamati nella norma in commento sono per espressa previsione normativa i seguenti:
- Superbonus 110% (Art. 119 – D.L. n. 34/2020)
- Eliminazione delle barriere architettoniche (Art. 119-ter – D.L. n. 34/2020)
- Adeguamento degli ambienti dei luoghi di lavoro (Art. 120 – D.L. n. 34/2020)
- Bonus edilizi per i quali è possibile esercitare l’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito d’imposta, ovvero, Ecobonus e sismabonus ordinari, impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (Art. 121 – D.L. n. 34/2020)
- Bonus Mobili (Art. 16 – comma 2 – D.L. n.63/2013)
- Bonus Verde (Art. 1 – comma 12 – L. n. 205/2017)
- Bonus Facciate (Art. 1 – comma 219 – L. n. 160/2019).
In sede di esecuzione dei lavori e di apposizione del visto di conformità, si dispone quanto segue:
- il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori, nonché deve essere riportato nelle relative fatture emesse;
- i soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità devono verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nei documenti sopra citati (atto di affidamento e fatture emesse);
- l’Agenzia delle entrate effettuerà le opportune verifiche rispetto all’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture avvalendosi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
Per quanto concerne la decorrenza del nuovo obbligo, l’art. 4 del D.L. 13/2022 stabilisce che la norma acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data. In ragione di quanto indicato, posto che la norma in commento è entrata in vigore il 26.02.2022, i relativi obblighi avranno effetto a partire dalla data del 28 maggio 2022.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN