Le misure contenute nel nuovo D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” puntano a correggere le norme antifrodi già in vigore prevedendone altre di notevole portata e di carattere operativo, nonché penalmente rilevanti nei riguardi dei professionisti tecnici.
L’art. 2 del decreto in commento introduce al comma 2 una disposizione riguardante i tecnici che asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti e la congruità dei prezzi. Al decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 viene aggiunto un nuovo comma 13-bis.1 che stabilisce un nuovo reato: “Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1 -ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata”.
È il caso di evidenziare che in base al testo precedente dell’art. 119 del 34/2020, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciavano attestazioni e asseverazioni infedeli si applicava una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
Si tratta di una fattispecie di reato di portata ampia che riguarderà tutte le tipologie di asseverazione previste a valere per il 110% nonché per gli altri bonus edili in caso di cessione e sconto in fattura. Il nuovo reato riguarda tutte le asseverazioni citate al comma 13 dell’articolo 119 del Dl Rilancio per attestare:
- i requisiti tecnici per gli interventi di efficientamento;
- la congruità delle spese;
- l’efficacia della messa in sicurezza antisismica.
Il reato consiste nell’esposizione di informazioni false, comprese le semplici omissioni mediante indicazioni che non corrispondano alla realtà oppure attestazioni false di congruità delle spese. Vengono punite anche le omissioni di informazioni rilevanti “su requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione del progetto”.
Queste condotte vengono punite con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto viene commesso per “conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri” scatterà anche un possibile aumento di pena.
Si tratta di un intervento normativo volto a prevenire gli abusi, tenendo presente che gli autori delle truffe relative ai bonus sono molto spesso difficili da individuare perché nascosti da “teste di legno”. Si giustifica, così, la norma di contestare le false attestazioni direttamente ai professionisti tecnici abilitati. È un meccanismo già rodato nell’ambito della legge fallimentare dedicato alle false attestazioni od omissioni dei professionisti che asseverano la veridicità dei dati aziendali contenuti nei piani relativi ai concordati preventivi.
Il D.L. correttivo interviene anche sul testo dell’art. 119, comma 14 del D.L. n. 34/2020, prevedendo nuovi massimali da tenere in considerazione nell’ambito dell’assicurazione professionale, che i soggetti tenuti al rilascio delle asseverazioni e delle attestazioni devono possedere.
Si confrontano qui di seguito le norme prima e dopo l’intervento legislativo.
Secondo il testo sopra riportato nella precedente formulazione, la copertura minima doveva essere di 500.000 euro. Per la determinazione del massimale si doveva effettuare una valutazione caso per caso, tenendo conto del numero delle asseverazioni e attestazioni rilasciate e dei relativi importi. Non sussisteva, però, una perfetta corrispondenza tra i predetti parametri. È evidente che se il numero delle prestazioni professionali era rilevante sorgeva l’esigenza di aumentare la copertura assicurativa al fine di renderla adeguata, ma era una valutazione discrezionale, senza che sussistesse una perfetta corrispondenza.
Secondo la nuova normativa, in base ad un’interpretazione letterale, non è più sufficiente che il massimale sia adeguato, ma deve essere esattamente corrispondente agli importi dell’intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni. L’espressione con “massimale pari” non sembra possa essere interpretata in altro modo se non nella sussistenza di un rapporto 1:1 tra massimale garantito e asseverazioni attestate. La copertura assicurativa deve sussistere in relazione all’importo asseverato.
Per esempio, il tecnico che assevera un milione di euro di lavori dovrà avere un massimale pari a un milione di euro. Per i lavori oltre questa cifra, dovrà incrementare il suo massimale, sottoscrivendo una nuova polizza. In caso di SAL, la polizza deve essere capiente in relazione al singolo stato di avanzamento e deve essere progressivamente adeguata in relazione agli stati di avanzamento.
Tale meccanismo produrrà i suoi effetti anche per quanto concerne i costi legati ai premi assicurativi.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN