Bonus mobili ed elettrodomestici: qual è l’arco temporale di sostenimento della spesa?

Anche per il 2021 è ammessa la detrazione in dichiarazione per la spesa sostenuta in merito all’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. bonus mobili), prorogata al 2022 con modifiche sul limite massimo. Ma quando va sostenuta la spesa per poter usufruire dell’agevolazione?

Premessa

I soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale relativo alle spese per l’arredamento (a partire dal 6 giugno 2013), sono individuati indirettamente dal c. 2 art.16 del D.L. 63/2013; sono i soggetti “che fruiscono della detrazione di cui al comma 1”, ossia i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR di cui al rigo E41. Le spese di cui al rigo E61 non danno mai diritto al bonus mobili.

Con la Circolare 29/E/2013 l’Agenzia delle entrate ha precisato che la detrazione sugli arredi è collegata agli interventi di:

  • manutenzione ordinaria con riferimento a parti comuni (non condominiali);
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • sismabonus e acquisto di un immobile antisismico;
  • ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi;
  • acquisto di immobili ristrutturati da imprese che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile (la Legge di Stabilità 2015 ha ampliato da 6 a 18 mesi il termine entro cui l’immobile dev’essere ceduto/assegnato dall’impresa di costruzione o cooperativa edilizia).

La circolare richiama, così, solo le opere elencate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e del comma 3 dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.

La Circolare 11/E/2014, risposta 5.1, specifica che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa.

Negli altri casi previsti dall’art. 16 bis del TUIR, invece, dovrà invece essere valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria “tenendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell’innovazione e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria.”

Nella Circolare 3/E/2016, risposta 1.5, con riferimento alla sostituzione della caldaia ritenuto intervento sugli impianti tecnologici diretto a sostituirne componenti essenziali e quindi manutenzione straordinaria, viene ammessa la detrazione della spesa anche per l’acquisto dei mobili/elettrodomestici.

In base alla risposta 5.1.7 della Circolare 30/E/2020 il bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

Termini per beneficiare del bonus mobili

L’agevolazione è stata più volte prorogata con questa regola: è possibile acquistare mobili / elettrodomestici solo entro l’anno successivo alla data inizio lavori. Non rileva la data fine lavori: i mobili si possono acquistare anche se la SCIA/CILA è stata chiusa, purché siano rispettati i termini indicati.

Pertanto:

  • per gli acquisti che si effettuano nel 2022 l’agevolazione può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia non prima del 1° gennaio 2021;
  • per gli acquisti che si effettuano nel 2021 l’agevolazione può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia non prima del 1° gennaio 2020;
  • per gli acquisti che sono stati effettuati nel 2020 l’agevolazione poteva essere richiesta solo da chi aveva realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia non prima del 1 gennaio 2019;
  • se l’acquisto del mobile o dell’elettrodomestico era avvenuto nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016, il presupposto per poter usufruire della detrazione rimaneva quello di aver sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015.

Momento del sostenimento della spesa

La spesa per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere sostenuta anche prima di quella per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui detti beni sono destinati, ovvero la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione, così come specificato nella Circolare 29/E/2013.

La data di inizio lavori può essere comprovata:

  • dalle abilitazioni amministrative o comunicazionirichieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
  • dalla Comunicazione preventiva indicante la data di iniziodei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria;
  • dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi.

Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto (data rogito) o di assegnazione dell’immobile (per le cooperative).

Nel caso di acquisto dei beni di arredo successivo alla fine dei lavori edilizi, si considera il principio espresso dall’Agenzia sempre nella Circolare 29/E/2013, secondo il quale deve potersi desumere che lo stesso sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati.

Per completezza si ricorda che fino all’anno d’imposta 2020 il limite massimo di spesa era di euro 10.000, aumentato a euro 16.000 per il 2021 e ricondotto a 10.000 per il 2022 e che scende a euro 5.000 per il 2023 e 2024.

Rita Martin – Centro Studi CGN