Il decreto milleproroghe (DL n. 228/2021 convertito in Legge n. 15/2022) prevede la sanatoria per le Certificazioni Uniche relative ai periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017.
Come noto, la Certificazione Unica (CU) fu introdotta nel 2015 in sostituzione del vecchio modello CUD. Prima della sua introduzione, i redditi di lavoro dipendente e assimilati venivano certificati appunto con il CUD, quelli redditi di lavoro autonomo venivano attestati in forma libera senza alcun obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Il termine per l’invio, inizialmente previsto per il 28/02 dell’anno successivo a quello di riferimento, è stato fissato per il 16/03 con efficacia dalle certificazioni riguardanti il periodo d’imposta 2016. Esclusivamente per i redditi esenti o non dichiarabili in dichiarazione dei redditi precompilata, il termine può essere lungo: 31 ottobre come per il Modello 770.
In caso di errore, la sanzione è salata: 100 euro per ogni CU errata od omessa. Con la possibilità, in caso di errata trasmissione, di inviare il documento corretto entro i cinque giorni successivi alla scadenza, evitando la sanzione.
È proprio sulle sanzioni che il decreto milleproroghe interviene. L’art. 3, co. 5-bis del DL n. 228/2021 stabilisce che “nei casi di tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, cioè in relazione alle Certificazioni Uniche 2016, 2017 e 2018, non si fa luogo all’applicazione della prevista sanzione se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine di trasmissione”.
Pertanto, per le CU 2016 (redditi 2015) il termine è quello del 31/12/2018, per le CU 2017 (redditi 2016) il termine è quello del 31/12/2019, per le CU 2018 (redditi 2017) il termine è il 31/12/2020.
La sanatoria non si applica alle certificazioni uniche omesse.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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