È stato prorogato al 7 aprile 2022 (provvedimento Agenzia delle Entrate n. 83833 del 16 marzo 2022) il termine per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute nel 2021 dai condomini con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni degli immobili oggetto di ristrutturazione.
L’adempimento in oggetto è previsto dal DM del 1/12/2016 che dispone l’obbligo in capo agli amministratori di condominio di inviare, entro il 16 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con l’espressa finalità di riversarli all’interno dell’area riservata della dichiarazione precompilata di ogni contribuente. La proroga accoglie le richieste dei soggetti obbligati all’invio della comunicazione dei dati, che “hanno manifestato l’esigenza di una proroga dei termini per assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata e tenuto conto che le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sono variate rispetto all’anno precedente al fine di recepire le modifiche normative introdotte agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio)”.
Il differimento al 7 aprile della comunicazione obbligatoria degli amministratori risulta momentaneamente allineato con l’altro termine relativo alla comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relativo alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi con riferimento alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. Per la comunicazione di cessione, infatti, si prevede un ulteriore slittamento al 29 aprile 2022 per effetto di un emendamento al DDL. di conversione del DL 4/2022 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), approvato in Commissione Bilancio del Senato, il cui testo è in corso di approvazione nelle aule parlamentari.
Da un punto di vista pratico, il mancato allineamento tra le due comunicazioni metterà nuovamente in difficoltà l’amministratore di condominio. Infatti, sebbene vi sia l’obbligo da parte dei condòmini di informare l’amministratore circa l’intenzione di cedere il proprio credito fiscale a un soggetto terzo, il possibile allungamento al 29 aprile della relativa comunicazione di cessione per il 2021 non consentirà all’amministratore di avere tutti i dati per l’Agenzia. I dubbi riguardano soprattutto il campo della comunicazione di opzione in cui dichiarare se il contribuente cede o meno il credito, selezionando gli appositi codici.
Per completezza, in caso di errori nella comunicazione dei dati relativi alle spese condominiali trasmessi all’Agenzia, oppure di comunicazione omessa o tardiva, scatta la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, fino a massimo di 50mila euro. Tuttavia, nei soli casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, o, in caso di segnalazione da parte delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. La sanzione è ridotta a un terzo, pari a 33,33 euro, con un massimo di 20mila euro, se le comunicazioni sono correttamente trasmesse entro 60 giorni dalla scadenza.
Questi continui differimenti dei termini adempitivi riverberano i loro effetti anche rispetto ai dati della dichiarazione precompilata dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022, i cui dati saranno resi disponibili, in via ordinaria, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’apposita area autenticata, entro il 30 aprile. Tali proroghe provocheranno, con ogni probabilità, un differimento al 23 maggio 2022 del termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate dovrà rendere disponibili telematicamente le dichiarazioni precompilate relative al 2021, così come prevede un ulteriore emendamento al DL 4/2022.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN