Per effetto di un emendamento approvato al decreto Milleproroghe, cambiano ancora una volta le disposizioni in materia di limite all’uso del contante. Fino al 31 dicembre 2022, infatti, vige il limite di € 1.999,99. Dal 1° gennaio 2023, invece, il nuovo limite sarà di € 999,99.
Con la pubblicazione in GU n. 49/2022 del D.L. n. 228/2021 convertito in L. n. 15/2022 si è esteso a tutto l’anno 2022, il limite massimo consentito per effettuare trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, di € 1.999,99 già vigente non oltre il 31 dicembre 2021.
Come è noto, ci si riferisce all’art. 49 del D.L. n. 231/2007 che, con le modifiche apportate dalla norma citata, di fatto presenta la seguente situazione:
- dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore in euro o valuta estera, è di € 2.000;
- dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto sarà di € 1.000.
Ecco quindi che, anche se il provvedimento è stato pubblicato nella G.U. n. 49/2022 con entrata in vigore l’1 marzo 2022, di fatto si è data continuità alla soglia di € 2.000 in vigore già dal 1° luglio 2020.
Ancorché noto, si ricorda che la variazione apportata all’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 comporta che le transazioni per contanti previste dalla legge potranno essere effettuate per un ammontare complessivo non superiore ad € 1.999 fino al 31 dicembre 2022 e non superiore ad € 999,99 dal 1° marzo 2023.
Nessuna variazione è intervenuta nell’art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007 per cui, per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale è fissato a € 1.000.
L’importo (fissato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007) vige per le transazioni effettuate fra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a quello fissato tempo per tempo (attualmente e fino al 31 dicembre 2022 € 1.999,99).
Per soggetti diversi devono intendersi distinti centri di interesse (come per esempio: genitore e figlio, marito e moglie, il socio e la società di cui fa parte, il titolare dell’impresa familiare e il collaboratore, due società anche se l’amministratore è lo stesso).
Ancora, la limitazione all’uso del contante sussiste, per esempio, per la distribuzione dell’utile d’esercizio al collaboratore familiare oppure all’atto del pagamento da parte della società di utili / dividendi dell’esercizio ai soci.
Questo perché il divieto prescinde dalla causale del pagamento e quindi la violazione è compiuta anche se la transazione è avvenuta nella sfera privata delle persone (pensiamo a una semplice regalia che in caso di superamento del limite stabilito è passibile di sanzione).
Le sanzioni saranno applicate a tutti soggetti coinvolti e, pertanto, è bene conoscere le regole sia che si agisca in qualità di pagatore sia di ricevente.
Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, non rientrano nel divieto:
- quelli relativi a distinte ed autonome operazioni (fatture verso lo stesso fornitore o dallo stesso cliente per operazioni “indipendenti tra loro” non legate da un unico ordine);
- quelli riguardanti la medesima operazione quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa (ad. es. contratto di somministrazione);
- i pagamenti rateali stabiliti per iscritto oppure determinati in modo ordinato, prestabilito e annotati in fattura.
In relazione a tutto quanto sopra esposto ma soprattutto in relazione al punto 1, è bene però ricordare che rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione valutare caso per caso se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione dell’art.49 del D.lgs, n. 231/2007. Ciò in quanto le Autorità competenti potranno considerare “frazionata” un’operazione per la quale ricorrano elementi per ritenerla tale.
Ancora, si ricorda che è sempre consentito che il pagamento di una somma superiore al limite di legge avvenga in parte in modo tracciato (assegno, bonifico, carte di debito o di credito munite di IBAN) e in parte in contanti, purché quest’ultimo pagamento sia inferiore ai limiti di legge vigenti tempo per tempo.
Quindi, per esempio, fino al 31 dicembre 2022, in presenza di una fattura commerciale oppure di un semplice acquisto a fini privati (per un oggetto di arredamento, per una moto o per una prestazione di servizi) di complessivi € 5.000, il pagamento sarà regolare se la parte contanti sarà massimo di € 1.999,99 e i restanti € 3.000,01 saranno regolati con assegno – bonifico – carte di credito / debito munite di IBAN.
Nel caso in cui un professionista, così come un centro elaborazione dati, un tributarista o altro soggetto obbligato alla normativa antiriciclaggio D.Lgs. N. 231/2007 constati l’avvenuta violazione della detta disposizione dalla contabilità tenuta per un cliente, oppure la appuri da indicazioni apposte su fatture e documenti anche di soggetti in regime minimo o forfettario, dovrà, entro 30 giorni, effettuare la dovuta comunicazione alla Ragioneria territoriale di Stato competente per territorio.
Resta fermo il limite di € 1.000 a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo