Risposta negativa da parte del Mef per l’applicazione retroattiva dell’esclusione dall’IRAP per imprese individuali e professionisti prevista dall’ultima legge di Bilancio. Allo stesso tempo, la novità legislativa, secondo l’interpretazione fornita sempre dal Mef, non produrrà alcun effetto rispetto ai contenziosi pendenti presso le Commissioni Tributarie concernenti il concetto di autonoma organizzazione.
La precisazione è stata disposta in occasione del question time 5-07710 in commissione Finanze alla Camera nel corso del quale il Mef ha ribadito la decorrenza dell’esclusione IRAP in commento a partire dal 1° gennaio 2022 (periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge). Come si ricorderà, il comma 8 della L. n. 234/2021 ha previsto la cancellazione dell’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni, di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del D.lgs. 446/1997. Nulla viene disposto in merito al presupposto dell’autonoma organizzazione che, da quando è stata introdotto l’IRAP, vede contribuenti e Fisco confrontarsi nelle aule delle Commissioni tributarie.
L’interrogante poneva la questione evidenziando la disparità di trattamento che derivava dall’applicazione della nuova disposizione, in quanto non si teneva conto della situazione pregressa nel momento in cui il professionista, esentato dall’IRAP a partire dal 2022, deve gestire gli anni precedenti con “inutili e costosi ricorsi tributari” per definire il presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini dell’esclusione dall’IRAP.
Il presupposto oggettivo dell’IRAP concerne l’esercizio abituale di una attività “autonomamente organizzata” diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi che si presume sussistente in ogni caso per quanto concerne le società; invece, un’analoga presunzione non viene indicata per imprese individuali e professionisti. Per questi ultimi, la mancata definizione entro ambiti oggettivi di “autonoma organizzazione” ha provocato notevoli dubbi e contenziosi.
Ciò premesso, al Mef è stato chiesto quali fossero le intenzioni circa l’adozione di appositi provvedimenti al fine di prevedere l’efficacia retroattiva delle disposizioni della norma in commento o se ritenesse opportuno un atto di indirizzo rivolto all’Agenzia delle Entrate con la finalità di soprassedere da qualsiasi tipo di riscossione relativamente ai detti tributi per gli anni pregressi.
A parere del Mef, si ritiene che, in seguito all’introduzione della norma che esclude dall’IRAP imprese individuali e professionisti, a partire dal 1° gennaio 2022, non sussista alcuna disparità di trattamento rispetto alla situazione pregressa poiché rientra nella piena discrezionalità del legislatore modificare le disposizioni sulla base dei mutati obiettivi che si pone. Ne deriva che fino al 2021, secondo l’attuale quadro normativo e interpretativo, si continueranno ad applicare le precedenti disposizioni, compresi i mezzi di tutela in capo al contribuente da esercitarsi presso le Commissioni tributarie per la verifica della sussistenza o meno del presupposto dell’autonoma organizzazione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN