Green pass e obblighi vaccinali: dal 1° aprile nuove misure per il post stato di emergenza

In vista dell’approssimarsi della scadenza dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, il Consiglio dei Ministri, in data 17 marzo 2022, ha approvato un Decreto Legge al fine di introdurre misure volte al graduale superamento delle disposizioni attualmente vigenti in materia di Green Pass e obblighi vaccinali nel mondo del lavoro.

Le disposizioni del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 24 marzo 2022, entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto stesso.

Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro

È prorogato al 30 aprile 2022 l’obbligo di possedere e, su richiesta, esibire il Green Pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro, ossia la certificazione ottenuta a seguito di vaccinazione, guarigione o tampone antigenico o molecolare con esito negativo.

La disposizione è applicabile sia a coloro che prestano attività lavorativa nel settore privato sia al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni.

Un’importante novità rispetto alle disposizioni vigenti sino al 31 marzo, consiste nella possibilità di accesso al luogo di lavoro, nel periodo 1° aprile – 30 aprile 2022, mediante Certificazione Verde base anche per i soggetti che abbiamo compiuto 50 anni.

Per tali soggetti, dunque, non è più richiesto, a partire dal 1° aprile 2022, il Green Pass rafforzato (ottenibile a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo ovvero della guarigione da Sars-Cov-2) per prestare attività lavorativa.

In caso di violazione della normativa in materia di possesso di Certificazione Verde per l’accesso ai luoghi di lavoro restano applicabili le sanzioni di natura amministrativa (importo compreso tra 600 e 1.500 € qualora il lavoratore in mancanza di Green Pass o in caso di certificazione non valida presti comunque attività lavorativa).

Inoltre, nelle suddette ipotesi, l’assenza del lavoratore è da considerarsi come assenza ingiustificata, con conseguente mancato riconoscimento della retribuzione, sino alla data di presentazione di una valida Certificazione Verde e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022.

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Obblighi vaccinali per i lavoratori

Sino al 31 dicembre 2022 sono soggetti all’obbligo vaccinale, comprensivo anche della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, i seguenti soggetti:

  • personale esercente professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;
  • personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie.

Sino al 15 giugno 2022, invece, l’obbligo vaccinale risulta applicabile al seguente personale:

  1. scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
  2. del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
  3. che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  4. delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

Nonostante la semplificazione ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro per i lavoratori over 50 e per il personale sopra menzionato, sino al 15 giugno 2022, nei confronti di tali soggetti, risulta comunque applicabile l’obbligo vaccinale.

In caso di inottemperanza all’obbligo restano applicabili le relative sanzioni (es. per i soggetti che abbiamo compiuto il cinquantesimo anno d’età si applica la sanzione di 100 € notificata dall’Agenzia delle Entrate).

Smart working con procedura semplificata

Il decreto proroga, inoltre, sino al 30 giugno 2022, la possibilità di adibire i lavoratori del settore privato allo svolgimento di attività lavorativa in modalità agile, con modalità semplificate, in deroga ad accordi sindacali o individuali.

Quarantena da contatto

Dal 1° aprile 2022 a coloro che verranno a contatto con persone risultate positive al virus sarà applicabile il regime dell’autosorveglianza. Tale regime consiste nell’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, nei luoghi chiusi e in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

La misura dell’isolamento sarà, invece, applicabile solamente alle persone che risulteranno positive al Covid-19.

Utilizzo delle Mascherine

Fino al 30 aprile, infine, in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private, permane l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

A partire dal 1° maggio 2022, salvo proroghe o nuove indicazioni, decade l’obbligo di indossare mascherine anche all’interno dei luoghi di lavoro.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato